EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riferimenti Agenzia delle Entrate, Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 49 dell’11 luglio 2008
DL n. 93 del 27 maggio 2008
Con la Circolare congiunta n. 59 del 22 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate e il Welfare, forniscono, tra le altre indicazioni, ulteriori chiarimenti circa il trattamento fiscale delle erogazioni liberali qualora vengono corrisposte in natura.
Con la Circolare n. 59 del 22 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito ulteriori chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di:
– premi,
– clausole elastiche,
– straordinario/supplementare, nonché
– erogazioni liberali,
così come disciplinato dall’articolo 2 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 (G.U. 26 luglio 2008, n. 174).
Di seguito si pone attenzione alla disciplina del trattamento fiscale da utilizzare nel caso in cui l’erogazione liberale venga corrisposta in natura.
Prima di procedere si ritiene comunque opportuno riepilogare quanto previsto dal DL n. 93/2008 sia in materia di erogazioni liberali, sia per i sussidi occasionali.
Erogazioni liberali e sussidi occasionali fino al 28 maggio 2008
Come si ricorderà , ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 971/1986):
– le erogazioni liberali sono le somme corrisposte alla generalità dei dipendenti, o a categorie di essi non per espressa previsione contrattuale, ma per volontà del datore di lavoro;
– i sussidi occasionali sono somme:
– concesse in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
– corrisposte a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
Le erogazioni liberali, fino al 28 maggio 2008, non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 258,23 euro per periodo d’imposta.
I sussidi occasionali, fino alla medesima data, erano completamente esenti da imposizione.
L’articolo 2, comma 6, D.L. n. 93/2008 ha disposto l’abrogazione del comma 2, articolo 51, TUIR, e pertanto, dal 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008) entrambi i suddetti importi concorrono totalmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
LA DISCIPLINA DAL 29 MAGGIO 2008
Ora, l’articolo 2, comma 6, D.L. n. 93/2008 dispone come segue:
“Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa”.
A sua volta, l’articolo 51, comma 2, TUIR lettera b) TUIR, ora abrogato, recitava:
“Non concorrono a formare il reddito: ( )
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000 [euro 258,23], nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172″.
Pertanto, a decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali fino ad 258,23 ed i sussidi occasionali erogati ai propri dipendenti perdono il regime di esenzione sopra citato e sono conseguentemente incluse nel reddito di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione.
C’è da sottolineare che
– l’effetto abrogativo assume carattere generale e dunque
– le conseguenze non sono limitate ai soggetti potenzialmente destinatari dei vantaggi conseguenti la normativa sperimentale introdotta dal DL n. 93/2008 circa l’utilizzo dell’imposta sostitutiva al 10% (su premi, straordinari ecc.);
al contrario esse si applicano alla generalità dei contribuenti.
Quindi, anche il soggetto non beneficiario dei vantaggi della detassazione al 10%, vedrà ora interamente tassata l’eventuale somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di erogazione liberale.
L’erogazione liberale in natura
Quindi, dal 29 maggio 2008, l’erogazione liberale monetizzata non è più deducibile fino ai 258,23 euro: ora l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/2008 specifica quanto segue:
“( )si ritiene, al riguardo, che la previsione di cui al citato comma 3 dell’articolo 51 del Tuir fornisca i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se benefit consiste in una erogazione liberale in natura.( )”
Inoltre continua la circolare in oggetto:
“( )Pertanto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità , le stesse, ove
siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi)
possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel
periodo d’imposta, a 258,23 euro.( ).”
In altre parole dunque, qualora il datore di lavoro corrisponda un’erogazione liberale, definibile tale in quanto concessa:
– alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, nonché
– in occasione di ricorrenze o festività ,
– se questa viene data in forma di bene, quindi come un’erogazione liberale in natura,
tale concessione è riconducibile alla tassazione spettante per i fringe benefit: cioè esente fino a un importo massimo pari a 258,23 ovvero, se di valore eccedente tale limite, interamente assoggettata, sia ad imponibile previdenziale che a tassazione ordinaria, come previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
A titolo di chiarimento si riportano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1
L’azienda in occasione della nascita di un figlio, corrisponde, alla generalità dei dipendenti, una somma pari a 200,00 euro.
In questa ipotesi, essendo il tipico caso di un erogazione liberale in denaro, anche se di importo inferiore a 258,23 euro, l’intera somma andrà assoggettata a imponibile previdenziale e fiscale, poiché il comma 2 dell’articolo 51 del TUIR è stato abrogato (deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel limite di 258,23 euro).
Esempio 2
L’azienda in occasione della nascita di un figlio, corrisponde, alla generalità dei dipendenti, una somma pari a 300,00 euro.
Anche in questa ipotesi, essendo il tipico caso di un erogazione liberale in denaro come sopra, l’intera somma andrà assoggettata a imponibile previdenziale e fiscale.
Esempio 3
In occasione delle festività natalizie, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità dei dipendenti una strenna natalizia del valore di 200,00 euro.
In tal caso siamo di fronte ad un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità sia previdenziale che fiscale, alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n.59/08, seguirà le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art.51 del TUIR.
In altre parole, il bene, poiché di valore complessivo inferiore ai 258,23 euro sarà totalmente deducibile sia ai fini fiscali che previdenziali.
Esempio 4
In occasione delle festività natalizie, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità dei dipendenti una strenna natalizia del valore di 300,00 euro.
Anche in questo caso siamo di fronte ad un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità sia previdenziale che fiscale, seguirà ancora le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art. 51 del TUIR.
In questo caso però, essendo il bene di valore superiore al limite dei 258,23 euro, sarà interamente imponibile sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.
Esempio 5
In occasione del centenario dalla fondazione, l’azienda decide di corrispondere, alla generalità dei dipendenti un buono spesa del valore di 200,00 euro, da utilizzare nell’acquisto di prodotti di un grande magazzino.
In tal caso, il buono è sicuramente riconducibile ad un’erogazione liberale, in quanto concessa:
– alla generalità dei dipendenti, nonché
– in occasione di particolare ricorrenza.
Più difficile potrebbe apparire l’individuazione della natura dell’erogazione: in denaro o in beni?
Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un “paniere di beni” individuati nel grande magazzino in cui lo stesso “voucher” è spendibile.
Si ritiene quindi che anche in questo caso si possa configurare un’erogazione liberale concessa sotto forma di bene in natura: l’imponibilità sia previdenziale che fiscale, seguirà le regole previste per i fringe benefit, come da comma 3, art.51 del TUIR.
In altre parole, il buono, poiché di valore complessivo inferiore ai 258,23 euro sarà totalmente deducibile; se invece il “buono spesa” fosse stato pari a 500,00 euro, quindi di valore superiore al limite dei 258,23 euro, sarebbe stato interamente imponibile sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.