VALUTAZIONI SULLE NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI SPESE
Riferimenti: Art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008
La Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008 ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle sostanziali novità in materia di imposte dirette ed indirette relative alle spese per servizi di vitto e alloggio introdotte dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del DL n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Come si ricorderà , le nuove disposizioni previste dall’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del DL n. 112/2008 hanno introdotto rilevanti novità in materia sia di detrazione dell’IVA a credito – con decorrenza 1° settembre 2008 – sia ai fini delle imposte sul reddito – con decorrenza dal periodo d’imposta 2009 – relativamente alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere.
Nel corso di questi mesi sono sorti tra gli operatori frequenti criticità applicative in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni fiscali.
In attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito riepiloghiamo le frequenti problematiche sollevate dai nostri lettori con le valutazioni da noi proposte.
OBBLIGO DELLA FATTURA COINTESTATA
Come precisato nella Circolare n. 53/E “la detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame (alberghiere e di ristorazione) presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve esser espressamente richiesta .”.
La detraibilità dell’IVA delle spese sostenute per vitto e alloggio comporta conseguenze anche nella gestione delle trasferte dei dipendenti.
Infatti, come precisato nella Circolare n. 53/E “nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti contestatario della fattura”.
Da quanto sopra ne consegue che il dipendente dovrà richiedere sempre il rilascio della fattura relativamente alle spese sostenute per alberghi o ristorazione, con l’evidenziazione sul documento giustificativo (fattura) sia delle generalità dell’azienda (datore di lavoro) che delle proprie.
Si ritiene comunque che l’obbligo sia adempiuto anche nel caso in cui i dati del dipendente che usufruisce della prestazione siano indicati in un’apposita nota spese allegando la copia della fattura.
spese sostenute in occasione di TRASFERTE
Uno dei problemi relativi alla gestione delle spese in questione riguarda la deducibilità delle stesse se sostenute dai dipendenti e/o collaboratori in occasione di trasferte all’interno del comune di lavoro.
Sul piano dell’equità giuridica si fa presente che tali spese possono essere deducibili senza alcuna limitazione. Ciò in conseguenza del fatto che tali spese, se rimborsate, formano reddito integrale per il dipendente e/o collaboratore.
Sul piano letterale, tuttavia, va considerato che la deducibilità integrale sembra riservata alle sole spese sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori dal comune di lavoro (art. 95, comma 3 del Tuir).
Pertanto, non è escluso, che in chiave restrittiva l’Agenzia delle Entrate possa aderire a questa seconda soluzione.
MENSA AZIENDALE e buoni pasto
Si ritiene che il caso di spese sostenute per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale non sia interessata dalle nuova disposizione di cui al comma 28-quater, lett. a), dell’art. 83 DL n. 112/2008.
Infatti, le spese che il datore di lavoro sostiene sono riconducibili all’acquisto di servizi e beni e non all’acquisto di una somministrazione di alimenti e bevande.
A riguardo si precisa come la disposizione normativa abbia previsto una deroga per le spese sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale.
Diversamente, nell’ipotesi di mensa gestita da terzi, trattandosi di acquisizione di servizio non riconducibile alla semplice somministrazione di vitto, si ritiene che il relativo costo non sia interessato da alcuna limitazioni di deducibilità e quindi sia totalmente deducibile dai costi.
In merito alla diffusa pratica di acquisire buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa, da consegnare ai dipendenti, si ritiene che la limitazione fiscale non sia applicabile.
Infatti, il costo per l’acquisto dei ticket restaurant rappresenta per il datore di lavoro una spesa per l’acquisizione di un servizio non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.