SICUREZZA SUL LAVORO: RINVIO DEI TERMINI
Riferimenti: Decreto Legislativo n. 81/2008
Decreto Milleproroghe
Con il decreto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato proposto uno schema di decreto legge contenente, tra le altre, la proroga dei termini di applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza).
Tali proroghe riguardano la “data certa” dei documenti di valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva e la comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro.
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 2008 ha approvato il Decreto Legge (soprannominato Milleproroghe) che reca disposizioni finanziarie urgenti e la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di favorire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza.
TESTO UNICO SICUREZZA
Tra le tante proroghe presenti nello schema di Decreto Legge spiccano le proroghe contenute nell’articolo 41, che ha come titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.
Con il comma 1 vengono in pratica prorogati al 16 maggio 2009 i seguenti termini di applicazione:
– disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad un giorno (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 81/2008) per l’applicazione della quale, con la Legge n. 129/2008, era gia stato concesso il differimento al 1° gennaio 2009;
– disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (articolo 41, comma 3 D.Lgs 81/2008) per l’applicazione della quale era stato anche già concesso il differimento al 1° gennaio 2009.
Il termine sopraindicato del 16 maggio 2009 è stato individuato poiché coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al D.Lgs n. 81/2008, da adottare ex articolo 1, comma 6 della Legge n. 123/2007.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’articolo 306, comma 2, del Testo Unico fissa al 31 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo nuovo documento.
Le novità che entrano in vigore con il decreto milleproroghe, riguardano le attività riferibili a gruppi di lavoro esposti a rischi particolari, tra cui:
– quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
– quelli riguardanti le lavoratrici madri in stato di gravidanza,
– nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età , alla provenienza da altri paesi.
A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà , quindi, essere redatto secondo i nuovi contenuti e le nuove modalità , di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e agli articoli aventi ad oggetto la valutazione dei rischi contenuti all’interno del T.U.
Verranno, inoltre, applicate, in caso di omessa o inadeguata valutazione dei rischi, le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del T.U. Sicurezza, o, se indicate, le sanzioni nei titoli specifici, ai sensi del principio di specialità contenuto nell’articolo 298 del Decreto Legislativo suddetto.
Resta inteso che, mentre la data dell’entrata in vigore delle disposizione sul documento di valutazione rimane inalterata sussiste il rinvio al 31 giugno 2009 dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 28 stesso sulla “data certa” da apporre sul documento di valutazione dei rischi.
Si evidenzia, inoltre, che, a differenza di quanto inizialmente sostenuto, dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2008 il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DURVI) da parte delle aziende che abbiano ancora in corso a quella data un contratto di appalto stipulato al 25 agosto 2007 (articolo 26, comma 3, D.Lgs 81/2008).
Dott.ssa Monica Melani