Milano,7 marzo 2009
DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE
PADRE E CONVALIDA DELLE STESSE Il Ministero del Lavoro, circolare n. 2840 del 26 febbraio 2009, per convalidare le
dimissioni presentate nel periodo in cui vi è il divieto di licenziamento della lavoratrice madre
(cioe’ dalla gravidanza fino al primo anno di età del figlio), ha elaborato un modulo per la
dichiarazione, necessario per convalidare le dimissioni, che altrimenti sarebbero nulle.
La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso di dimissioni del lavoratore padre che beneficia
del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lgs n. 151/2001. La convalida delle
dimissioni, avverrà , come prima, tramite un colloquio diretto dopo aver presentato personalmente
agli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro il modulo compilato. Nella
dichiarazione sono indicate le garanzie riconosciute dalla legge, un questionario per
indicare la condizione personale e di lavoro ( mutamento di mansione, numero dipendenti, data
inizio della gravidanza, eventuali incentivi per le dimissioni, settore aziendale, ecc), ed il
motivo delle dimissioni (mancata concessione del part time, passaggio ad altra azienda, altro). Inoltre, in caso di dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento si ha diritto all’indennità
di mancato preavviso. Inoltre la circolare INPS n. 128 del 5 luglio 2000 stabilisce che la
lavoratrice madre che si è dimessa e per cui vale il divieto di licenziamento ha diritto all’indennita’
di disoccupazione.
Dott.ssa Monica Melani