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SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.

In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.

La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..

Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .

Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.

E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).

In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.

In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Spett.le Clientela,

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO CERTIFICATA.

In data 27 Marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di D.lgs. che integra e modifica la normativa dettata dal T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), al fine di garantire una più efficace tutela dei lavoratori e degli addetti attraverso la riduzione della burocrazia e dei vincoli esistenti.

La prima novità apportata al suddetto T.U. consiste nella possibilità per le Commissioni di Certificazione, competenti per i rapporti di lavoro, di certificare i Modelli Gestionali ed Organizzativi adottati dalle imprese per la tutela sul lavoro; in tal modo viene conferita all’impresa stessa una presunzione di conformità alle disposizioni del T.U..

Inoltre, si evidenziano qui di seguito le ulteriori modifiche e novità .

Per quanto concerne la categoria dei volontari, è stata esteso a questi ultimi il regime di tutela sul lavoro vigente per i lavoratori autonomi, con la possibilità di adottare, in alternativa, un diverso sistema di protezione concordato con le associazioni o gli enti di volontari ed è stata rivisitata la disciplina sanzionatoria.

E’ stato introdotto, con l’art. 2-bis, la presunzione di conformità alle prescrizioni del T.U. allorquando l’azienda attui le norme tecniche e di buona prassi, oppure richieda la detta conformità alle Commissioni per i rapporti di lavoro previste dalla riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003).

In merito alla disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per le ipotesi di lavoro irregolare o violazione delle norme di sicurezza, è stata esclusa ogni discrezionalità in capo all’Ispettore circa l’adozione della sanzione stessa.
Al fine dell’applicazione della sospensione, è stato eliminato il riferimento alla reiterazione della violazione, sostituendola con il concetto di "plurima", consistente nella rilevazione di almeno tre gravi violazioni durante il medesimo accertamento ispettivo, ovvero nella commissione di una stessa grave violazione per due volte in un biennio.
E’ stata esclusa l’adozione della sospensione nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa; ed, infine, alla sanzione dell’arresto, prevista per l’ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione, è stata aggiunta in alternativa il pagamento di un’ammenda.

In relazione alla valutazione del rischio da stress lavoro – correlato, le modifiche normative stabiliscono innanzitutto, che detta valutazione deve essere basata su specifici criteri impartiti dalla Commissione consultiva ed in secondo luogo l’eliminazione del requisito della data certa per il documento di valutazione, che ai fini della prova, dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e dal rappresentante dei lavoratori.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione in parola andrà effettuata entro 90 giorni, utilizzando criteri a discrezione del datore di lavoro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani
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