Il decreto anti-crisi del 28 Novembre 2008, ha previsto per il triennio 2009-2011,l’erogazione dell’indennità di disoccupazione pari al 10% del reddito dell’anno precedente ai collaboratori a progetto.
L’indennità è destinata unicamente ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell’Inps, in regime di monocommittenza, i quali hanno percepito un reddito lordo per il 2008, compreso tra Euro 5.000 ed Euro 11.516 e per il 2009, superiore ad Euro 3500 ed occupati in aree o settori in crisi; tali settori saranno specificati in un successivo decreto.
Per quanto concerne il requisito della monocommittenza, si evidenzia che il decreto anti-crisi non indica se esso sia richiesto solo per l’anno 2009, oppure anche per l’anno precedente, al quale si riferisce il reddito su cui deve essere calcolata l’indennità .
Infine, il decreto in parola non chiarisce quando i collaboratori aventi diritto percepiranno concretamente l’indennità suddetta.
Analogamente all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori subordinati, l’indennità prevista per i collaboratori è un indennizzo per il basso reddito ed i buchi lavorativi subiti dal lavoratore nell’anno precedente.
Pertanto, un collaboratore a progetto che nell’anno 2008 abbia percepito un reddito lordo compreso nella fascia prevista dal decreto, potrà richiedere l’indennità per il 2009 anche nel caso in cui dovesse guadagnare – per esempio – Euro 100.000, purché sia soddisfatto il requisito della monocommittenza.
Diversamente, invece, dall’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati, l’indennità per i collaboratori richiede per l’anno in corso, almeno tre mesi di contribuzione accreditati alla gestione separata e, quindi come sopra-detto, il collaboratore dovrà percepire un reddito lordo superiore ad Euro 3500.
La problematica che si pone relativamente a tale requisito contributivo, riguarda il fatto che l’Inps conosce con certezza l’ammontare dei contributi accreditati ad un lavoratore iscritto alla gestione separata, solo alla fine dell’anno; quindi le ipotesi prospettate sono, o che l’indennità relativa al 2009 (pari al 10% dei redditi del 2008) sarà corrisposta nell’anno 2010, ovvero che l’Inps liquiderà l’indennità nel corso del 2009 in via provvisoria, reclamandola successivamente nel 2010, nel caso in cui il collaboratore non soddisfi il suddetto requisito.