In considerazione dell’attuale situazione economica si riepilogano, qui di seguito, gli ammortizzatori sociali utilizzabili, sottolineando l’importo dell’indennità spettante al lavoratore e gli adempimenti posti in capo sia al lavoratore, sia al datore di lavoro.
A) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica corrisposta ai lavoratori dall’Inps, avente lo scopo di sostituire o di integrare la retribuzione percepita dai lavoratori beneficiari.
Sono considerati aventi diritto i lavoratori subordinati sospesi o occupati ad orario ridotto, contestualmente ad eventi espressamente previsti ex lege. L’indennità è infatti prevista in caso di sospensioni o riduzioni di attività , a causa di situazioni transitorie non imputabili all’imprenditore od ai lavoratori, oppure conseguenti a crisi di mercato.
I suddetti lavoratori devono, altresì, ricoprire la qualifica di operai, intermedi, impiegati e quadri; viaggiatori e piazzisti; soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano mansioni simili a quelle degli operai delle imprese industriali.
Non beneficiano del trattamento CIG, gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ed i soci di cooperative di produzione e lavoro soggetti al DPR n. 602/1970.
L’intervento in parola è destinato alle industrie manifatturiere, dei trasporti, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas, estrattive ecc.; comprese le cooperative di produzione e lavoro in genere, che svolgono attività industriale, oltre alle cooperative appartenenti al settore Agricoltura, che trasformano, lavorano e commercializzano prodotti agricoli e/o zootecnici anche conferiti da soci.
Restano esclusi, tra i principali datori di lavoro, gli Artigiani, le imprese del settore Terziario, quelle dello spettacolo ed infine le cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970.
A.1. Cassa Integrazione per il Settore Edile.
L’intervento ordinario di integrazione salariale è stato genericamente esteso dalla L. n. 77/1963 alle imprese del Settore Edile, settore che successivamente l’Inps con la Circolare n. 51306 del 19/02/1964, ha meglio delimitato alle aziende obbligate ad applicare il contratto collettivo del Settore Edile.
Il suddetto trattamento, diversamente da quello ordinario, è previsto sia per le imprese industriali, sia artigiane.
I lavoratori aventi diritto sono: gli operai, gli intermedi, gli impiegati ed i quadri; i viaggiatori e piazzisti ed i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro. Restano esclusi gli apprendisti ed i dirigenti.
A.2. Procedimento di presentazione della CIG Ordinaria ed Edilizia.
Entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare la richiesta di Cassa Integrazione salariale.
La domanda deve riferirsi a settimane intere di calendario, intendendosi il periodo dal lunedì al sabato, anche se la sospensione sia avvenuta per una sola giornata. Con riguardo, invece, agli effetti del termine di presentazione della richiesta, si considerano i giorni dal lunedì alla domenica successiva inclusa.
Nell’ipotesi di tardiva presentazione della suddetta domanda, o di proroga della CIG, quest’ultima potrà essere autorizzata con decorrenza dalla settimana precedente alla data di presentazione.
L’ufficio presso i cui sportelli deve essere presentata la richiesta di cassa integrazione salariale, è L’Inps territorialmente competente in base all’ubicazione dell’unità produttiva o del cantiere interessati, indipendentemente dall’esistenza di una sede di accentramento contributivo.
La domanda può essere, altresì, inviata a mezzo raccomandata presso l’Inps competente, attribuendo in tal caso fede al timbro postale di spedizione, oppure può essere inviata on-line attraverso il sito dell’Inps (www.inps.it).
Quando l’autorizzazione richiesta con un’unica domanda, abbia ad oggetto due o più periodi di contrazione intervallati da una o più settimane di attività a tempo pieno, si considera come se fossero state presentate due domande aventi la medesima data di presentazione.
Nel caso in cui gli uffici dell’Inps siano chiusi nell’ultimo giorno utile per il deposito della richiesta, il termine viene prorogato al primo giorno successivo di apertura degli stessi.
B. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS).
Con la Legge n. 1115 del 5/11/1968, è stata istituita nel nostro ordinamento giuridico la cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di affrontare situazioni di strutturale e durevole eccedenza del personale, come nei casi di lavoratori sospesi od occupati ad orario ridotto a causa di crisi economiche settoriali o locali od in conseguenza di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
La CIGS, concessa con decreto ministeriale, è volta ad una graduale eliminazione del personale in esubero, evitando le conseguenze di maggior impatto sociale che sarebbero provocate dai licenziamenti collettivi.
Le cause in forza delle quali è concesso al datore di lavoro usufruire del suddetto intervento straordinario, sono:
– ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
– crisi aziendale;
– fallimento;
– concordato preventivo "cessio bonorum" omologato;
– liquidazione coatta amministrativa;
– amministrazione straordinaria con o senza continuazione all’esercizio di impresa;
– contratto di solidarietà .
Le aziende aventi diritto all’integrazione salariale straordinaria, sono le seguenti:
– imprese industriali che abbiano occupato in media più di 15 dipendenti durante il semestre precedente alla richiesta;
– imprese commerciali e della logistica con oltre 50 dipendenti;
– imprese appaltatrici del servizio di mensa con più di 15 dipendenti occupati nel semestre precedente, i quali svolgano prestazioni ridotte a causa di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante già ricorsa alla CIGS;
– imprese editrici di quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale;
– imprese appaltatrici servizi di pulizia , allorquando l’azienda appaltante dia attuazione a programmi di crisi aziendale o di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell’impresa, con applicazione del trattamento di CIGS;
– imprese cooperative e loro consorzi, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
– cooperative di produzione e lavoro, i cui lavoratori svolgano un’attività similare a quella degli operai delle imprese industriali;
– imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
– agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti.
I lavoratori sospesi od occupati ad orario ridotto a fronte di riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale e di contratti di solidarietà , destinatari della CIGS devono ricoprire la qualifica di: operai; intermedi; impiegati, quadri; soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, i quali svolgano attività simile a quella degli operai delle imprese industriali, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dipendenti da imprese editrici e di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Rimangono esclusi dall’integrazione salariale straordinaria, i dirigenti, gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio; non hanno altresì diritto al trattamento in parola, coloro i quali non abbiano maturato un’anzianità lavorativa, presso l’impresa, di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
B.1. Procedura di richiesta della CIGS.
Il datore di lavoro deve comunicare l’intenzione di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria alle RUS od, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
Successivamente, entro tre giorni dalla suddetta comunicazione, l’imprenditore – o le organizzazioni sindacali – devono richiedere l’esame congiunto della situazione aziendale, nell’ipotesi in cui il trattamento riguardi unità aziendali ubicate in una sola Regione, al competente ufficio indicato dalla Regione in cui hanno sede le unità aziendali interessate; ovvero,al Ministero del Lavoro, se l’intervento concerne unità aziendali ubicate in più Regioni, oltre alla richiesta del parere alle Regioni stesse.
Il suddetto esame congiunto, deve aver luogo entro 25 giorni dalla relativa domanda; tale termine viene ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le domande redatte in conformità al modello stabilito dal Ministero del Lavoro, devono essere presentate od inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione V, Via Fornovo 8, 00192 Roma; presso la sede Inps competente deve essere inviata copia della seconda pagina del modello CIGS/SOLID-1.
La domanda insieme alla documentazione richiesta deve essere inviata entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale verrà posticipato, con decorrenza dall’inizio della settimana anteriore dalla data di presentazione.
La suddetta scadenza non deve essere rispettata da parte delle aziende in amministrazione controllata o sottoposte a procedura concorsuale.
B.2. CIGS in deroga.
Il Ministero del Lavoro ha facoltà di concedere o prorogare la CIGS, in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.
Ai lavoratori, oltre al trattamento in forza delle disposizioni generali, spettano
Gli assegni per il nucleo familiare per il periodo dell’integrazione salariale; i dirigenti e gli apprendisti sono esclusi.
Il datore di lavoro può scegliere se anticipare il trattamento da corrispondere ai lavoratori ed effettuare il conguaglio con i contributi previdenziali, oppure se farla erogare direttamente dall’Inps.
La finanziaria 2009 (L. n. 203/2008, art.2, comma 36) stabilisce che il Ministro del lavoro con decreto emanato di concerto con il Ministro dell’economia,possa disporre entro il 31 dicembre, in deroga alla normativa generale, concessioni dei trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, allorquando vengano presentati programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale.
I sopra-menzionati programmi devono essere oggetto di specifici accordi governativi stipulati entro il 15 giugno 2009, che devono recepire le intese già raggiunte in sede territoriale ed inviate al Ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009.
Circa i trattamenti già concessi in deroga, essi possono essere prorogati se i piani di gestione delle eccedenze, già definiti in specifici accordi stipulati in sede governativa, comportino la riduzione del 10% del numero di destinatari dei trattamenti scaduti al 31 dicembre 2008. In tale ipotesi, il trattamento viene diminuito del 10%, nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda ed, infine, del 40% nel caso di proroghe successive.
C. Trattamento economico per il lavoratore nei casi di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.
I lavoratori percepiscono l’integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale, retribuzione della quale i lavoratori beneficiari avrebbero diritto per le ore non lavorate, tra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale, fino ad un massimo di 40 ore settimanali. A tale somma viene sottratto l’importo dell’aliquota percentuale a carico degli apprendisti, che per l’anno 2009 è pari al 5,84%.
Con la Circolare n.12 del 21.01.1982 si è stabilito che, l’importo orario in base al quale calcolare l’integrazione salariale corrisponde alla retribuzione mensile rapportata alle ore lavorabili del mese, cioè a quelle che i lavoratori avrebbero prestato secondo l’orario contrattuale in vigore nell’azienda.
Il trattamento integrativo viene erogato nel limite di un massimale retributivo mensile, rivalutato annualmente; per l’anno 2009, l’Inps ha indicato con la Circolare n.11 del 27.01.2009, i nuovi valori dei suddetti massimali.
Quando viene applicato il massimale, esso deve essere diviso per il numero delle ore lavorabili di ogni mese ed il risultato moltiplicato per le ore non lavorate nel mese (Circolare n. 50 del 21.01.1982).
Nell’ipotesi di lavoratori part-time, al fine di determinare il massimale di riferimento, la retribuzione spettante dovrà essere rapportata a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di lavoratori apprendisti, anche se il trattamento di integrazione viene erogato nei limiti del massimale mensile, deve essere decurtata la percentuale a carico degli apprendisti stessi.
TABELLA MASSIMALI MENSILI 2009
(Circolare n.11/2009)
Massimale lordo inferiore Massimale lordo superiore Riduzione Massimale netto inferiore Massimale netto superiore
886,31 1065,26 5,84% 834,55 1003,05
Per il settore edile sono stabiliti due massimali; nell’ipotesi di CIG conseguente per esempio, a mancanza di lavoro, fine cantiere devono essere applicati i massimali sopra evidenziati, mentre quando le sospensioni di lavoro sono dovute ad eventi meteorologici, essi devono essere aumentati del 20% come indicato nella successiva tabella.
TABELLA MASSIMALI MENSILI CIG EDILIZIA – METEO
Massimale lordo inferiore (meteo) Massimale lordo superiore (meteo) Riduzione Massimale netto inferiore Massimale netto superiore
1063,57 1278,31 5,84% 1001,46 1203,66
Per l’anno 2009, l’importo della retribuzione mensile corrispondente al limite per l’applicazione del massimale superiore è stato fissato in € 1917,48; ed infine, come indicato dalla Circolare n. 72 del 02.04.1996, la soglia salariale prevista per l’applicazione del tetto mensile più elevato deve essere determinata in base alla retribuzione mensile spettante in forza delle ore lavorative comprese nel mese, comprese le quote di mensilità aggiuntive calcolate secondo il contratto collettivo.
D. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA.
L’indennità di disoccupazione è volta a far fronte alla perdita di occupazione da parte dei lavoratori, garantendo agli stessi un trattamento economico, sostitutivo della retribuzione ed assicurando la copertura contributiva necessaria ai fini pensionistici.
I lavoratori beneficiari, sono: i lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che siano stati licenziati; i lavoratori con contratto a tempo determinato alla scadenza del contratto; i lavoratori sospesi per mancanza di lavoro.
Restano esclusi coloro che hanno volontariamente rassegnato le dimissioni, ad eccezione delle lavoratrici madri dimesse durante il periodo di divieto di licenziamento e di coloro che si dimettono per giusta causa.
Non sono, inoltre beneficiari del trattamento in parola, gli apprendisti; i dirigenti; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; i soci e non delle cooperative ex DPR 602/1970; i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958; i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche; i caratisti, gli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate.
I lavoratori, al fine di avere diritto all’indennità di disoccupazione, devono far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria, oltre al fatto che devono aver versato almeno 52 contributi settimanali coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, il lavoratore deve comunicare ai Centri per l’impiego la dichiarazione di "immediata disponibilità " per lo svolgimento di attività lavorativa e presentare apposita domanda all’Inps, che si farà carico del pagamento della prestazione.
L’indennità di disoccupazione ordinaria, ha una durata di 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per coloro i quali superino i 50 anni di età ; il trattamento viene corrisposto – al massimo – mensilmente nelle seguenti percentuali:
– per i primi 6 mesi, il 60% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto;
– per i successivi 2 mesi, il 50%;
– per gli ulteriori mesi, il 40%.
D.1. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI.
Ai lavoratori che non hanno raggiunto le 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente, può essere concessa l’indennità di disoccupazione parziale, a condizione che abbiano lavorato, anche non continuativamente, almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente. Al fine di calcolare i 78 giorni devono essere incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; non devono essere, invece, considerate le assenze del lavoratore per motivi personali (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).
La domanda per la suddetta indennità deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono registrati i periodi di disoccupazione. Tale indennità è riconosciuta per il totale delle giornate lavorate nell’anno, ma comunque non superiori alla differenza tra 360 – a cui dev’essere sottratto il numero di giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente già goduto – e le giornate di lavoro prestate.
L’importo corrisposto ai lavoratori beneficiari è del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi, fino ad un massimo di 180 giorni.
D.2. LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALE.
La L. n.2/2009, all’art. 19 ha previsto a vantaggio di categorie sino ad ora escluse, gli strumenti a protezione del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le modalità ed i criteri di priorità dell’accesso ai sopraddetti trattamenti, verranno indicati con decreto del Ministro del lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 2/2209.
Si sottolinea che specifiche categorie di lavoratori potranno essere beneficiari dei seguenti ammortizzatori sociali:
– indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 19, 1 Comma, lett. a);
– indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (art. 19, 1 Comma, lett. b);
– gli apprendisti potranno richiedere un trattamento, previsto in via sperimentale per gli anni 2009-2011, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, 1 Comma, lett. c);
– i lavoratori a progetto potranno beneficiare di un ulteriore indennità istituita in via sperimentale per il triennio 2009-2011, corrispondente al 10% del reddito percepito nell’anno precedente (art. 19, 2 Comma).
D.3. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI.
Con la L. 2/2009 è stato stabilito che i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei sopra-esposti requisiti contributivi, potranno beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, a condizione che vi sia l’integrazione di almeno il 20% dell’indennità medesima da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. L’erogazione di tale strumento di tutela non può superare 90 giornate annue di indennità .
Restano esclusi i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che prevede sospensioni lavorative programmate; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale. Non sono, inoltre, beneficiari i lavoratori nei casi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Come indicato dalla Circolare Inps n. 39 del 06.03.2009, l’intervento integrativo degli enti bilaterali non è necessario ai fini della concessione dell’indennità , sino all’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla L. n. 2/2009.
D.4. INDENNITA’ PER GLI APPRENDISTI SOSPESI.
In via sperimentale per gli anni 2009-2011, gli apprendisti aventi diritto devono aver prestato servizio almeno per tre mesi presso aziende che a causa di crisi aziendali od occupazionali, abbiano sospeso l’attività , ovvero in caso di licenziamento.
L’indennità erogata agli apprendisti è pari all’indennità di disoccupazione con requisiti normali, per un periodo di non oltre 90 giornate per il tempo complessivo di durata del contratto di apprendistato.
La concessione del trattamento è subordinata all’integrazione di almeno il 20% a carico degli enti bilaterali.
D.5. INDENNITA’ PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.
E’ stata, altresì, prevista in via sperimentale per gli anni dal 2009 al 2011, a vantaggio degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente.
Non possono beneficiare della suddetta indennità , gli iscritti alla gestione titolari di Partita IVA e gli iscritti che svolgono anche un’altra attività .
L’erogazione dell’indennità ha luogo solo nelle ipotesi di fine lavoro, a condizione che il richiedente sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l’impiego.
Gli ulteriori requisiti che devono sussistere al fine della concessione dell’indennità sono:
– operare in un regime di monocommittenza;
– il conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore ad € 5000 e pari od inferiore al minimale di reddito;
– l’accredito presso la Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;
– l’accredito presso la Gestione separata di non meno di tre mensilità anche nell’anno di riferimento;
– non vi sia accredito nell’anno precedente di almeno due mesi presso la Gestione separata.
D.6. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO.
Sia il datore di lavoro, sia il lavoratore devono adempiere a determinati oneri al fine della concessione dell’indennità di disoccupazione.
Il datore di lavoro deve comunicare, con l’apposita dichiarazione da inviare ai Centri per l’impiego ed alla sede Inps territorialmente competente, la sospensione dell’attività , oltre ai motivi ed ai nominativi dei lavoratori interessati.
I lavoratori beneficiari dell’indennità devono presentare al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (ex art.19, 3 Comma, L. n. 2/2009).
Entro 5 giorni il Centro per l’impiego deve comunicare alle Agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, oltre che di supporto alla ricollocazione professionale, i dati dei lavoratori disponibili al lavoro o ad un corso formativo finalizzato al ricollocamento nel mercato del lavoro. Tali adempimenti sono condizione preventiva e necessaria allo scopo della concessione della CIGS in deroga.