Più chance dal lavoro accessorio. Il sistema dei voucher opera ora anche per manifestazioni fieristiche, interessa casalinghe, cassintegrati e disoccupati e può essere utilizzato dai committenti pubblici (scuole, enti locali ecc.). la minirivoluzione è arrivata dal dl n. 5/2009 (convertito dalla legge n. 33/2009), nell’ottica di favorire l’emersione di piccoli lavori e attività che generalmente vengono svolti e regolarizzati in nero. Con la circolare n. 88/2009, inoltre, l’Inps ha fornito le relative istruzioni operative.
IL LAVORO OCCASIONALE. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla legge n. 30/2003 e dal dlgs n. 276/2003 di attuazione, meglio nota come riforma Biagi del lavoro. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obbiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) che garantiscono, oltre la retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps (estremamente minima, tuttavia) nonché quella assicurativa presso l’Inail (ben più importante e interessante). Dopo una sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione del lavoratore di tipo accessorio è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole. La legge n. 133/2008 e da ultimo la legge n. 33/2009 hanno ulteriormente ampliato la platea dei prestatori. Come anche in via amministrativa, l’Inps ha di fatto esteso l’applicazione del lavoro accessorio: ai settori commercio, turismo e servizi (circ. n. 104/2008), al settore domestico (circ. n. 44/2009) e all’impresa familiare (circ. n. 76/2009).
VANTAGGI. Per il committente (datore di lavoro), il ricorso al lavoro accessorio conviene perché può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore (lavoratore), la convenienza sta nella possibilità di integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro, inoltre, dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
QUALI COMMITTENTI. In tabella è riportato il quadro completo di operatività del lavoro accessorio. Quanto ai committenti, cioè le persone che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere tali: le famiglie; le persone fisiche; le aziende; le imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; gli imprenditori agricoli; gli enti senza fini di lucro; gli enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
QUALI PRESTATORI. I soggetti che, in qualità di prestatori di lavoro, possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: i pensionati, cioè titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; gli studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica (sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine o grado). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Per “periodi di vacanza” s’intendono: a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo dell’Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno. Studenti e pensionati possono svolgere attività d natura occasionale in qualsiasi settore produttivo. Altre tipologie di prestatori, comprese le casalinghe, i disoccupati (titolare di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), e (soltanto in via sperimentale per l’anno 2009) i cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Seconda le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale. I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale fino a un limite economico di 5 mila euro per singolo committente all’anno solare. Nel caso dei cassintegrati o lavoratori in mobilità fino a un limite economico di 3 mila euro per anno solare.
UN VOUCHER PER PRESTAZIONI, CONTRIBUTI INPS E PREMIO INAIL. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro. È, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell’Inps (13%) che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (che è sempre L’Inps) per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominale, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi Inps.
I buoni “cartacei” acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il controvalore e rilasceranno la ricevuta. L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante due procedure: cartacea e telematica, accessibile dal sito web dell’Inps (www.inps.it). Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare, per le quali vanno utilizzati i “buoni a contribuzione ordinaria”, è previsto solo l’iter telematico. La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscossione del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali assistenziali, bisogna indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione
ECCO IL LAVARO ACCESSORIO | |||
QUALI ATTIVITA’ | QUALI LAVORATORI | QUALI COMMITTENTI | QUALI CONTRIBUTI |
Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi |
Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza e il sabato e domenica pensionati soggetti percettori misure di sostegno al reddito (per il 2009) |
Tutti | Gestione separata |
Prestazioni di qualunque tipo rese nell’ambito del commercio, turismo, servizi per attività specifiche | Tutti |
Imprese familiari (limite di 10.000 euro per anno fiscale) |
Regime contributivo e assicurativo ordinario, salvo studenti con meno di 25 anni, pensionati e percettori di misure di sostegno al reddito per i quali è prevista la gestione separata |
Lavori domestici | Tutti |
Privati (famiglie) |
Gestione separata |
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti | Tutti | Tutti | Gestione separata |
Insegnamento privato | Tutti | Tutti | Gestione separata |
Consegna porta a porta e vendite ambulante di stampa | Tutti | Tutti | Gestione separata |
Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà | Tutti | Tutti committenti pubblici | Gestione separata |
Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, ecc. |
·Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado ·Pensiona ·casalinghe |
Datori di lavoro agricoli | Gestione separata |
Attività agricole di qualunque tipo | Tutti | Datori di lavoro agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro (articolo 34, comma 6, del dpr n. 633/72) | Gestione separata |
DOTT.SSA MONICA MELANI