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La formazione sposa la flessibilita’

LA FORMAZIONE SPOSA LA FLESSIBILITA’

Più flessibilità nei fondi interprofessionali per la formazione continua. L’impresa può decidere anche in corso di anno se appartenere a un fondo piuttosto che a un altro, come può ora aderire e revocare l’iscrizione in qualsiasi momento. Le novità, già in vigore, sono state introdotte dal dl n. 185/2008 e illustrate nei dettagli operativi dall’Inps con la circolare n. 107/2009.

I FONDI INTERPROFESSIONALI.
I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Possono essere istituiti fondi paritetici per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato; gli accordi interconfederali possono prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione per la formazione dei dirigenti. Nel corso dell’anno 2003, con l’istituzione dei primi dieci fondi, si realizza quanto previsto dalla legge 388/2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’Inps (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro possono, infatti, chiedere all’Inps di trasferire il contributo a uno dei fondi paritetici interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
I fondi fino ad oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dia lavoratori, sono indicati in tabella, unitamente ai codici utili per l’adesione. In sostanza, dunque, i fondi paritetici finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dalla legge n. 289/2002, i fondi possono finanziare anche i piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.

LA FORMAZIONE LA FINANZIANO LE IMPRESE.
Come accennato, i fondi interprofessionali sono finanziati attraverso le risorse derivanti dal gettito dell’apposito contributo integrativo (previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978), nella misura dello 0,30%, che i datori di lavoro sceglieranno, con le modalità di seguito indicate, di far canalizzare verso uno dei costituiti Fondi. Al predetto contributo sono obbligati tutti i datori di lavoro; l’adesione al Fondo è facoltativa e per i datori di lavoro che non aderiscono ad alcun fondo resterà comunque fermo l’obbligo di versare all’Inps il contributo integrativo. In particolare, per favorire l’avvio dell’operatività dei Fondi, è stata prevista la fase transitoria durante la quale è dato utilizzare una parte delle risorse destinate, negli anni 2003 e 2003, al fondo rotazione. Dall’anno 2004, i Fondi vengono finanziati esclusivamente attraverso il predetto gettito contributivo.

FONDI PIU’ FLESSIBILI.
Le nuove norme del dl n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009) e dalla legge n. 33/2009 incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei fondi interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di modalità tra i fondi medesimi.
Circa le modalità di adesione/revoca, l’Inps ha deciso di utilizzare la denuncia contributiva (Dm10) come strumento di comunicazione delle adesioni e/o revoche (da gennaio 2010 l’Uniemens). La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione che, nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche, stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dall’1 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, l’Inps ritiene ora di: consentire alle aziende l’utilizzo della denuncia contributiva (Dm10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro fondo, in continuità con la prassi sino a oggi utilizzata; fare esercitare le scelte durante l’intero anno solare; far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del Dm10) nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1 gennaio dell’anno successivo (in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, viene presa in considerazione la data di effettivo inoltro).

MOBILITA’ TRA FONDI INTERPROFESSIONALI.
La principale novità legislativa riguarda la mobilità tra fondi interprofessionali. La legge introduce, infatti, per le aziende interessate, la possibilità di trasferire al nuovo fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge: il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell’Unione europea n. 2003/361/Ce; l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3 mila euro; le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

MODALITA’ OPERATIVE.
Ai fini delle adesioni/revoche dunque è confermata la prassi in uso (in tabella i codici di adesione da indicare sul Dm10). Le aziende interessate alla mobilità tra fondi devono attenersi alle seguenti modalità: comunicare la revoca del precedente Fondo, utilizzando i già citati codici “Revo” e/o “Redi”; inserire, contestualmente, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi. Non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a fondi che non siano accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca. Nei casi di mobilità tra fondi, l’Inps attribuirà al nuovo fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza del Dm10) nel quale la mobilità viene indicata.

DOTT.SSA MONICA MELANI

I CODICI PER ADERIRE
FONDO CAMPO DI APPLICAZIONE ADESIONE (1)
Fondo Artigianato Formazione Imprese artigiane FART
Foncoop Imprese cooperative FCOP
For.te Commercio, turismo, servizi, credito, assicurazione, trasporto FITE
Fondimpresa Imprese industriali FIMA
Fondo Formazione Pmi Pmi industriali FAPI
Fon.Ter Turismo e distribuzione servizi FTUS
Fondirigenti Dirigenti industriali FDIR