DONI SOTTO L’ALBERO SENZA RITENUTE
Fisco e contributi esclusi se il valore non supera i 258 euro
Dono di natale senza tasse e contributi, se di valore inferiore ai 258,24 euro. Un centesimo in più e ai lavoratori arriva il colpo di scure: tasse e contributi sull’intero importo corrispondente al dono aziendale. Non c’è scampo a tasse e contributi, invece, quando il dono consiste di una elargizione monetaria (le cosiddette liberalità): a prescindere dall’importo erogato, fisco e istituti di previdenza esigono a percentuale intera.
GLI EXTRA IN BUSTA PAGA.
I fringe benefits rappresentano forme di remunerazione aggiuntive alla retribuzione principale del lavoratore, concesse dal datore di lavoro al dipendente. Insomma, degli extra in busta paga. Si tratta, per il fisco, di compensi in natura quantificabile (appunto ai fini fiscali e, quindi, anche contributivi) in base al loro “valore normale”.
Per “liberalità” si intendono le erogazioni concesse dai datori di lavoro in occasioni di festività o ricorrenze, oppure quei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente: o ancora i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive.
La disciplina fiscale e contributiva del fringe benefits e delle liberalità è mutata radicalmente l’anno scorso, dal 29 maggio 2008.
Fino tale data le due categorie di extra in busta paga avevano ciascuna una propria disciplina: la prima categoria (fringe benefit), dettata dal comma 3, dell’articolo 51 del Tuir (il dpr n. 917/1986); la seconda (liberalità) dettata dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 51 de Tuir.
FRINGE BENEFIT.
Rientrano nella categoria dei “fringe benefit” tutti i beni ceduti o i servizi prestati ai dipendenti dal datore di lavoro e dall’azienda. Si tratta, in sostanza, di compensi in natura quantificabili, ai fini fiscali, in base al loro “valore normale”.
Per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o di quelli simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Occorre inoltre far riferimento al tempo e al luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, al tempo o al luogo più prossimi. Per determinare il valore normale si fa riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
In deroga a questo criterio di valutazione, per i più diffusi fringe benefits sono previste regole specifiche di determinazione. In particolare, vi sono criteri forfettari di quantificazione del valore dei seguenti veicoli aziendali; dei prestiti; dei fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.
La disciplina fiscale stabilisce che il fringe benefit non è soggetto a tassazione (ossia non concorre a formare il reddito dei lavoratori dipendenti ai quali sono attribuiti) se complessivamente d’importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, il fringe benefit concorre interamente a formare il reddito e, dunque, è soggetto per intero a tassazione.
del Tuir).
LE EROGAZIONI LIBERALI.
Rientrano nella categoria delle “liberalità” tutte le erogazioni (appunto) liberali concesse dal datore di lavoro in occasione delle festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a euro 258,23, nonché i sussidi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del lavoratore dipendete e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura (legge n. 108/1996) o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (legge n. 172/1992).
Il dl n. 93/2008 ha cancellato tale previsione, mediante l’abrogazione della relativa disposizione di riferimento (cioè il comma 5, lettera b), dell’articolo 51 del Tuir). Per effetto di tale soppressione, ha spiegato l’Agenzia delle entrate (circolare n. 59/2008), concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, pagano le tasse per l’intero importo le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti e tutti gli altri sussidi prima esentati.
In applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, inoltre, l’abrogazione ha effetto con riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del dl n. 93/2008, quindi dal 29 maggio 2008.
IL NUOVO REGIME.
In pratica, stando alla lettera della legge, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non potevano essere più escluse dal reddito dei lavoratori, fino all’importo di euro 258,23 a partire dal 29 maggio 2008. tuttavia, ha evidenziato l’Agenzia delle entrate, “restano ferme le specifiche eccezioni previste nell’articolo 51 del Tuir”, il che significa la possibilità di ricorrere alle eccezioni previste a proposito dei “fringe benefit”. Infatti l’Agenzia ha comunicato (nella circolare n. 59/2008) di ritenere che la previsione dell’articolo 51, comma 3, del Tuir fornisca dei criteri che “debbano essere utilizzati anche se il benefit consiste in una erogazione liberale in natura”. Pertanto, se la liberalità è erogata in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) rientra nella previsione di esclusione del reddito ove risulti d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23. Non solo; ma l’esenzione ora si applica anche alla liberalità erogata a un solo dipendente non essendo più richiesto che la sua erogazione venga concessa in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.
I PRINCIPALI REDDITI ESENTI |
Contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore |
Sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari dal dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura (erogati fino al 29 maggio 2008) |
Contributi versati per la previdenza complementare |
Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie deducibili dal reddito |
Il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83euro, a condizione che non siano riacquisite dalla società emittente o dal datore di lavoro e cedute prima che siano trascorsi tre anni. |
Indennità sostitutive vi vitto (compresi ticket restaurants) fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro |
Erogazioni liberali concesse (fino al 29 maggio 2008) in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, per un importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro |
Prestazioni di servizi di trasporto collettivo in favore di tutti o di categorie di dipendenti |
Contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi finalità assistenziale, nel limite massimo attualmente fissato in 3.615,20 |
Somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche ds parte di familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari |
Mance percepite (nella misura del 25%) dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) |
L’AUTO AZIENDALE, I PRESTITI E L’ALLOGGIO Il più rinomato tra i fringe benefits è l’auto aziendale. Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uno promiscuo), si utilizza un criterio forfettario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti. Il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile delle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfettaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione. In tale ipotesi: per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore del fringe bene è determinato secondo la regola generale del valore normale; l’utilizzo di veicoli |