X

Riposi, sanzioni quadrimestrali

RIPOSI, SANZIONI QUADRIMESTRALI
La verifica delle violazioni deve considerare almeno quattro mesi.

Una pluralità di violazioni al riposo settimanale riferite al medesimo lavoratore dà luogo a una sola sanzione, se le singole violazioni ricadano in uno stesso periodo di riferimento (è il periodo che la legge fissa in quattro mesi e che il ccnl possono allungare fino dodici mesi). Lo precisa, tra l’altro, il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 19428/2009.

RIPOSO SETTIMANALE.
Preliminarmente il ministero ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 133/2008 al dl n. 66/2003 (riforma orario di lavoro), il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero; e che tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Sotto l’aspetto sanzionatorio, inoltre, il ministero ricorda che, prima di procedere a sanzionare il mancato rispetto della disciplina in materia di riposi, è necessario verificare l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva. Questo perché la Direttiva Sacconi impone che l’ispezione consideri il quadro normativo accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale, al fine di contestare legittimamente le violazioni riscontrate rispetto al regime giuridico vigente in azienda. E questi elementi devono compiutamente emergere dal verbale unico conclusivo degli accertamenti.
LA MEDIA QUALE CRITERIO DI CALCOLO.
Ai fini del calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di 14 giorni, spiega il ministero, il criterio da seguire è quello della media. Operativamente, l’ispettore deve partire dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (cosiddetto il dies a quo) e, procedendo a ritroso, va a verificare se nei 13 giorni precedenti il lavoratore abbia goduto di un altro giorno di riposo; e così via, la verifica dovrà riguardare l’intero arco temporale oggetto di controllo.

UNA SOLA SANZIONE.
Con riferimento alla disciplina sanzionatoria, il ministero ricorda che la violazione alle disposizioni sul riposo settimanale è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun “periodo di riferimento” cui si riferisca la violazione. Tale periodo è fissato dalla legge in misura non superiore a quattro mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo “fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obbiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”. Da tanto, spiega il ministero, ne consegue che il personale ispettivo, una volta individuato il periodo di riferimento oggetto di accertamento (normalmente quattro mesi), è all’interno di detto periodo che dovrà verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno due giorni di riposo nell’ambito di 14 giorni (seguendo il criterio sopra descritto). Una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamenti, danno comunque luogo a una sola sanzione. Per maggior chiarezza, il ministero riporta questo esempio:
1. il periodo di riferimento è pari a quattro mesi: gennaio/aprile 2009;

2. nell’ambito di tale periodo il personale ispettivo dovrà provvedere, partendo dall’ultimo giorno di riposo fruito (per esempio: domenica 26 aprile), a verificare se nei 13 giorni precedenti il lavoratore ha goduto di almeno un altro giorno di riposo; la medesima procedura può essere effettuata partendo da qualsiasi giorno di riposo fruito nell’ambito del periodo di riferimento;
3. appurata la violazione o più violazioni con riferimento al medesimo lavoratore, la sanzione sarà sempre una sola (da 130 a 780 euro); soltanto qualora i lavoratori interessati dalla violazione siano più di uno (sempre nell’ambito dello stesso periodo di riferimento), si dovrà procedere alla contestazione/notificazione di più violazioni.

DOTT.SSA MONICA MELANI