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Lavoro occasionale di tipo accessorio

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obbiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio.

Alcune circolari Inps hanno fornito indicazione rispetto all’applicazione delle norme:
· Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi);
· Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico);
· Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare);
· Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio);
· Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo di “buoni lavoro”, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

VANTAGGI
o Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
o Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

IL COMMITTENTE
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – posso essere:
– Famiglie;
– Privati;
– Aziende;
– Imprese familiari;
– Imprenditori agricoli;
– Enti senza fini di lucro;
– Enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);
– Committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà;
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
Pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.

Studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per i “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a) Per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) Per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) Per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.

Studenti universitari
Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno.

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.

Altre tipologie di prestatori
Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
§ In generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
§ Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti compresi per anno solare e non per singolo committente.

AREE DI ATTIVITA’ IN CUI SI APPLICA IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Il sistema di voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:
§ Imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;

§ Imprese familiari: l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
§ Settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsitterig;
§ Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
§ Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavoro di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
§ Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
§ Insegnamento privato e supplementare;
§ Attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
§ In qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
– Giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in qualsiasi periodo dell’anno;
– Pensionati;
– Percettori di prestazione integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3.000,00 euro annui;

§ In qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali
– Lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010;
· Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009;
· Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12;
· Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 come modificati dalla Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
· Legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
· Legge n. 80 del 14 maggio 2005;
· D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73;
· Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
· Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009;
· Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009;
· Circolare INPS n. 104 del 01 dicembre 2008;
· Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008;
· Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008;
· Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008;
· Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008;

IL SISTEMA DEI “BUONI” (VOUCHER)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.