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Malattia e regole per il certificato medico

CIRCOLARE IMPORTANTE:

MALATTIA E REGOLE PER IL CERTIFICATO MEDICO

FUNZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO:
Il certificato di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dall’evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l’assenza nei confronti del datore (Cass. 22.08.2007, n. 17898) e, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l’effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi. Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall’indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA e QUALI MEDICI SONO ABILITATI:
Anche se normalmente la certificazione è rilasciata dal medico “curante” (ovvero quello “di famiglia”), utilizzando l’apposito modulario, tale possibilità è riconosciuta anche a medici diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta, come pure nel caso dei certificati rilasciati all’atto della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003 n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).
A decorrere dell’1.6.2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e la durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Salvo che il datore di lavoro non richieda all’INPS la trasmissione in via telematica, il lavoratore deve, entro 2 giorni dal rilascio, recapitargli o trasmettergli, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante (art. 2, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980, n. 33, come modificato dall’art. 1, co. 149, L. 311/2004). A tale scopo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN (art. 50, co. 5-bis, D.L. 30.9.2003, n. 269 – L. 326/2003, inserito dall’art. 1, co. 810, L. 27.12.2006, n. 296). Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della salute, è tenuto ad emanare ulteriori disposizioni attuative.
In attesa dell’entrata a regime della trasmissione telematica, il certificato di diagnosi e quello contenente la prognosi (inizio e durata presunta) della malattia devono essere redatti in conformità a quanto previsto nel D.M. Sanità 30.9.1991. I moduli sono costituiti da 2 schede, denominate rispettivamente A e B, contenenti la diagnosi e la prognosi. Il modulo A – Diagnosi deve riportare : a) le generalità del lavoratore, b) la data dichiarata di inizio della malattia; c) l’indicatore per l’evidenziazione della posizione di “turnista” dichiarata dal lavoratore; d) la prognosi clinica; e) l’indicatore di inizio o di continuazione o di ricaduta della malattia; f) la data di rilascio del certificato; g) la diagnosi e la classificazione nosologica della stessa; h) la firma e il timbro del medico che rilascia il certificato. Vanno inoltre compilati gli appositi campi utili a identificare il medico, il lavoratore e, in particolare, l’indirizzo ove il malato è reperibile per l’effettuazione delle visite di controllo (art. 2, co. 2 e 3, D.M. 30.9.1991).
Il modulo b – prognosi è predisposto per la compilazione a ricalco del modello A, è destinato alla attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia e non contiene le informazioni sulla diagnosi (art. 2, co. 4, D.M. 30.9.1991).

VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI NON “STANDARD”:
Sono valide le certificazioni rilasciate su modelli non “standard” (es. ricettario privato) o su quelli in uso presso i reparti ospedalieri o il pronto soccorso, a condizione però che dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente “clinica” ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico INPS in condizione di valutare l’incapacità al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della certificazione è demandata al medico di Sede. Questi certificati, comunque da inoltrarsi sia al datore di lavoro che all’INPS, sono validi a condizione che contengano i seguenti dati: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data di rilascio, timbro e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito. Ove uno di questi dati manchi, è compito del lavoratore assicurato chiedere, a chi ha rilasciato il certificato, la regolarizzazione, senza che possa supplire il medico curante (INPS, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).

INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO:
L’indicazione dell’indirizzo dove effettuare le visite di controllo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato, il quale deve controllare la correttezza di quanto indicato dal medico e, in mancanza, provvedervi direttamente (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283).
L’indirizzo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (es. la casa di un parente) purché sia espressamente specificato.
Secondo la giurisprudenza, in linea di principio, l’omessa indicazione dell’indirizzo non è automaticamente equiparabile all’assenza ingiustificata alla visita di controllo (Cass. 18.7.2003, n. 11286 e 23.8.1997, n. 7909; INPS circ. 6.6.1990, n. 129). Se il lavoratore omette l’indicazione dell’indirizzo esatto e completo, si hanno due situazioni distinte:

a) l’INPS non ne dispone e non può procurarselo in altro modo: l’irregolarità comporta la non indennizzabilità fino a quando i dati mancanti non siano completati o se ne venga altrimenti a conoscenza. La perdita della prestazione previdenziale riguarda l’intero evento di malattia o, comunque, tutte quelle giornate attestate da una certificazione priva dell’indirizzo esatto e completo (INPS, msg. 9.10.2009, n. 22747).
b) l’INPS ne è già a conoscenza, per aver effettuato precedenti controlli (INPS, circ. 4.8.1997, n. 182) o ricavandolo da certificati medici già in proprio possesso: in questo caso l’indennità economica deve comunque essere erogata.

È a carico del lavoratore l’onere di dimostrare che l’INPS era in grado di procurarsi l’indirizzo utilizzando l’ordinaria diligenza, per esempio ricavandolo dalla busta o chiedendolo all’interessato, in caso di consegna diretta del certificato (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283). Qualora, durante la malattia, il lavoratore cambi domicilio indicandolo nella certificazione regolamentare inviata all’INPS e il medico di controllo si sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore, la visita di controllo non può ritenersi effettuata, con inapplicabilità della sanzione prevista per l’irreperibilità del lavoratore, a nulla rilevando che il lavoratore abbia comunicato l’indirizzo solo all’INPS e non al datore; quest’ultimo, infatti, può chiedere il controllo solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali (Cass. 26.5.1999, n. 5147).

In caso di malattia all’estero, è inadempiente il lavoratore che affida la comunicazione di variazione dell’indirizzo a un telegramma, senza accertarsi che questo sia effettivamente giunto a destinazione (Cass. 9.10.1998, n. 10036). Se l’indirizzo è insufficiente per reperire il lavoratore ma è uguale a quello riportato sul certificato di residenza, il primo evento di malattia è esente da sanzione ma negli eventi successivi il lavoratore dovrà assolutamente indicare l’indirizzo esatto e completo (INPS, msg. 9.10.2009, n. 22747).

MODALITA’ DI INVIO della CERTIFICAZIONE: DESTINATARI e TERMINI DI CONSERVAZIONE:
salvi gli eventuali obblighi di comunicazione tempestiva e preventiva a mezzo telefono (o altro mezzo: esempio e-mail) stabiliti dal contratto collettivo o regolamento aziendale, e a prescindere dal fatto che la malattia duri fino a 3 giorni o di più (INPS, circ. 6.9.2006, n. 95-bis), il certificato medico deve essere inviato, entro 2 giorni dal rilascio, a cura del lavoratore e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia al datore di lavoro che all’INPS, salvo quanto previsto, una volta operativa, dalla procedura di trasmissione telematica (art. 2, co. 2, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980, n. 33; INPS, circ. 6.9.2006, n. 95). È ammessa la trasmissione anche a mezzo di corrispondenza ordinaria ovvero con raccomandata senza avviso di ricevimento, ferme restando le conseguenze di un eventuale smarrimento. Non devono inviare la certificazione all’INPS i lavoratori che non hanno titolo a percepire l’indennità di malattia a carico dell’INPS. Il termine di 2 giorni è perentorio, salvo seri e apprezzabili motivi (Cass. 8.8.2005, n. 16627). Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo (INPS, circ. 28.1.1981, n. 134368). Il datore deve conservare il certificato per 10 anni e, in caso di richiesta, esibire all’INPS la documentazione in proprio possesso.

SE L’INVIO AVVIENE a MEZZO FAX:
la trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile e, quindi, non oltre il termine annuale di prescrizione. Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (INPS, circ. 25.7.2003, n. 136). Non è valida, in caso di malattia all’estero, la sola trasmissione a mezzo fax del certificato (specie di difficile lettura) in lingua straniera senza alcuna indicazione dell’indirizzo ove effettuare il controllo (Cass. 24.6.2005, n. 13622).

SE IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO O INVIATO IN RITARDO:
l’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certificazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi 2 giorni e non lo sono quelli successivi fino all’effettivo adempimento (INPS, circ. 8.8.1985, n. 179 e circ. 27.1.1983 n. 134399). Se la certificazione perviene in ritardo sia al datore di lavoro sia all’INPS, i giorni di ritardo sono computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta all’INPS. È facoltà del lavoratore addurre e provare l’esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico (C. Cost. 29.12.1988, n. 1143; Cass. 8.8.2005, n. 16627). Nel caso di lavoratore che viva da solo, particolare attenzione va posta alle condizioni di salute che, per la loro gravità, abbiano di fatto impedito al lavoratore di lasciare l’abitazione anche per più di 2 giorni.
Se l’invio avviene a mezzo posta, fa fede la data di invio della raccomandata, in caso di consegna a mano occorre che sia apposto un timbro datario sul certificato in presenza del soggetto che effettua la consegna manuale (INPS, circ. 8.8.1985, n. 11).
La decorrenza del trattamento economico (dal 4° giorno di malattia) è computata, in via di massima, dalla data di rilascio della relativa certificazione. Peraltro, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione (INPS, circ. 147/1996).

IN CASO DI CONTINUAZIONE della MALATTIA:
se l’evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, il medico curante deve farne menzione nel certificato (art. 2, co. 6, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980). In caso di continuazione di malattia, non sono coperti dell’indennità economica i giorni di ritardo compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella in arrivo della certificazione successiva, fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data di malattia retroagisce di oltre un giorno da quello del rilascio (INPS, circ. 147/1996). Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta entro i 2 giorni dal rilascio, risulta rilasciata in ritardo (e cioè oltre i 2 giorni successivi a quelli di scadenza della prognosi precedente) si ha la perdita dell’indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione. In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i 2 periodi costituiscano un unico evento morboso (INPS, circ. 28.1.1981, n. 134368).

CERTIFICATO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO:
il certificato rilasciato dal pronto soccorso è idoneo a legittimare l’assenza ove non si limiti a indicare la patologia ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa; ove tale indicazione manchi, il certificato non sarà automaticamente respinto ma sarà valutato dal centro medico legale dell’INPS (INPS, circ. 7.11.2003, n. 968).
La certificazione delle prestazioni di pronto soccorso, in quanto non equiparabile al ricovero, deve essere inviata entro 2 giorni dal rilascio (INPS, circ. 25.7.2003 n. 136).

CERTIFICATO DI RICOVERO OSPEDALIERO:
la certificazione rilasciata dall’ospedale è valida ove sia redatta su carta intestata e riporti le generalità del lavoratore, la data, la firma leggibile del medico e la diagnosi (senza quest’ultima il certificato non vale). La certificazione che contenga prognosi successive al ricovero (convalescenza) giustifica l’assenza solo se da esplicito riferimento a uno stato di incapacità lavorative. Il termine per la spedizione è 2 giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare il proprio recapito. Il ritardato invio del certificato è giustificato finché permane il ricovero, non oltre e comunque non oltre il termine annuale di prescrizione (INPS, circ. 25.7.2003, n. 136).

IN CASO DI DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE:
si tratta di quelle situazioni che, a fronte di ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini di eseguire – per la guarigione completa o la stabilizzazione della malattia – un monitoraggio clinico o esami strumentali complessi, prevedono la temporanea sospensione della degenza e il rientro in ospedale dal lavoratore solo nelle giornate programmate; poiché tra un appuntamento e l’altro il soggetto può anche aver recuperato la propria capacità al lavoro, i “periodi intermedi” non sono equiparabili a ricovero ove non sia espressamente certificata, dalla struttura ospedaliera o dal medico curante, l’incapacità al lavoro causata dalla patologia in atto. La certificazione deve essere inviata a cura del lavoratore entro 2 giorni dal rilascio. In caso di rientro nella struttura ospedaliera, al termine del periodo di “dimissione protetta” o anche durante lo stesso, l’evento potrà essere indennizzato, se ne ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente), quale “ricaduta” (INPS; circ. 25.7.2003, n. 136).
IN CASO DI DAY HOSPITAL:
le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparate al ricovero, per cui, a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l’incapacità al lavoro è senz’altro riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica. Ai fini dell’indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua parte (INPS, circ. 25.7.2003, n. 136).

CICLI di CURA RICORRENTI:
riguardano i lavoratori che si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso specialistiche, comportanti incapacità al lavoro. Se sul certificato inviato è barrata la relativa casella, si applicano i criteri della ricaduta, ove ne ricorrano i presupposti: trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente. È sufficiente anche un’unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio della terapia, indicando i giorni di esecuzione.
A tale certificazione dovranno far seguito, a cura degli interessati, periodiche (es. mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni eseguite, le sole che danno titolo all’indennità. Tale soluzione opera anche in caso di dialisi e di morbo di Cooley (INPS, circ. 25.7.2003, n. 136).

IN CASO DI CIG/CIGS:
se la malattia insorge durante un periodo di CIG o CIGS a zero ore, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali (cioè la CIG/S non si sospende per effetto della malattia) e, poiché il rapporto è sospeso e non vi è obbligo di prestazione, non vi è alcun obbligo di farsi rilasciare né di presentare il certificato medico (INPS, circ. 16.6.2009, n. 82). Se la malattia è insorta prima dell’inizio della CIG, e tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia (INPS; circ. 16.6.2009, n. 82).

IN CASO DI TOSSICODIPENDENZA:
anche se la diagnosi è riconducibile a uno stato di tossicodipendenza (a prescindere da un eventuale soggiorno in comunità terapeutica, che non è automaticamente equiparato al ricovero ospedaliero), la certificazione deve indicare lo stato di incapacità lavorativa. Il lavoratore è tenuto a osservare le fasce orarie e può indicare quale luogo per la visita di controllo la comunità di recupero (INPS, circ. 25.7.2003, n. 136).

CONTRASTO tra CERTIFICATI MEDICI:
se la prognosi del curante viene rivista dal medico di controllo che certifica la guarigione del lavoratore, in caso di nuovo e successivo esame da parte del curante che lo ritenga ancora malato, è onere del datore di lavoro chiedere una nuova visita di controllo (Cass. 6.5.1995, n. 4938).
CERTIFICATI in LINGUA ORIGINALE di LAVORATORI COMUNITARI:
i lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri sono considerati lavoratori nazionali. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono attualmente 27; si definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria. Per quanto riguarda la certificazione medica da esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onore di farla pervenire in lingua italiana ma possono presentarla, nei termini, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi. L’onere di traduzione grava sulle Sedi dell’INPS (INPS, msg. 3.12.2007, n. 28978).

MALATTIA in PAESI UE o CONVENZIONATI:
se la malattia si verifica in un Paese appartenente all’Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione, l’assicurato deve presentare all’Istituzione estera, entro 3 giorni dall’inizio dell’inabilità, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha sostituito il formulario E111).
L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati (INPS, msg. 3.12.2007, n. 28978 e msg. 1.8.2005, n. 27699). Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale.
I Paesi in questione sono:
1) quelli extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all’Accordo SEE, Svizzera e Turchia); 2) Paesi extra UE con i quali sono state stipulate Convenzioni estese (Argentina, Bosnia – Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela). Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino L’”apostille”, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961.

CERTIFICATO di MALATTIA in PAESI EXTRA UE:
se la malattia si verifica durante il temporaneo soggiorno all’estero in un Paese non appartenente all’Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convenzione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell’indennità di malattia avviene solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Spesso le ambasciate o i c