MIINISTERO DEL LAVORO INTERPELLO N. 17 DEL 24 MAGGIO 2010
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO L.68/99!
Si computa l’invalido al 60% a causa di infortunio
Il ministero del lavoro nell’interpello n. 17 del 24/5/2010, ha precisato che, ai fini della computabilità in quota di riserva del lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile durante il rapporto di lavoro, rileva il grado di inabilità subita dal lavoratore (pari almeno al 60%) e che questa inabilità non sia dovuta a una responsabilità del datore di lavoro. In tal caso, per partecipare a gare pubbliche, il datore di lavoro può attestare il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dal momento in cui è venuto a conoscenza dei presupposti che rendono computabile il lavoratore divenuto inabile.
QUESITO:
I chiarimenti sono stati richiesti dalla Fise Assoambiente, associazione imprese servizi ambientali. Due i quesiti, entrambi inerenti alla computabilità, nella quota di riserva (legge n. 68/1999), del soggetto assunto normodotato e divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il primo chiede di sapere se la computabilità consegua come effetto diretto della visita medica svolta presso la Asl che abbia accertato il raggiungimento della soglia del 60% di riduzione della capacità lavorativa;
il secondo chiede di sapere se, nel caso in cui la computabilità decorra dalla data della visita medica, il rilascio della certificazione di ottemperanza debba tenere conto del lavoratore disabile dal giorno della visita, anche nell’ipotesi del suo omesso computo nei prospetti informativi presentati tra la visita medica e la certificazione di ottemperanza.
RISPOSTA DEL MINISTERO:
Il ministero, prima di tutto, richiama la disciplina sulla computabilità dei lavoratori normodotati nella quota disabili. Tale soluzione è praticabile nel caso in cui i lavoratori divengono inabili con una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore al 60% (quindi disabilità del 60% almeno) e questa inabilità non sia dovuta a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme sulla sicurezza del lavoro. In secondo luogo, ricorda che il dl n. 112/2008 ha abrogato la certificazione di ottemperanza delle imprese alle norme sul collocamento obbligatorio che era rilasciata dai servizi all’impiego competenti. Oltre questi disposti spiega il ministero, la normativa nulla dice circa le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità del soggetto disabile. Tuttavia, aggiunge, ciò che rileva adesso, è la attestazione da parte del datore di lavoro concorrente l’osservanza degli obblighi sul collocamento obbligatorio. Pertanto, con riferimento ai quesiti dell’interpello, il ministero spiega che, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella quota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione (cioè il datore di lavoro) sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti della percentuale di disabilità superiore al 60% e dell’assenza di responsabilità da parte dell’impresa.
Tali presupposti, peraltro, non necessitano di valutazioni a carattere discrezionale, in quanto consistono in due elementi di fatto: il primo legato a una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale (60%); e l’altro legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriale nell’accadimento di un evento infortunistico.
CONCLUSIONI:
Possono essere computati:
· LA COMPUTABILITA’ DEI LAVORATORI GIA’ ASSUNTI: I lavoratori che divengono inabili di grado non inferiore al 60% per cause non dipendenti dell’inadempimento del datore di lavoro di norme sulla sicurezza del lavoro possono essere computati nella quota di riserva delle assunzioni obbligatorie
· L’ATTESTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE: Il datore di lavoro può attestare il rispetto delle norme sui disabili, considerando pure i lavoratori assunti normodotati e divenuti inabili durante il rapporto di lavoro, dal momento in cui è in grado di affermare con certezza l’esistenza dei presupposti (grado di inabilità del 60% e assenza di responsabilità).
DOTT.SSA MONICA MELANI