L’AZIENDA DEVE VERSARE I CONTRIBUTI ALL’INPS ANCHE PER I “CLANDESTINI”
La Corte di cassazione con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all’Inps i contributi per i clandestini impiegati in azienda. La vicenda era iniziata dopo un’ispezione dell’Inps dalla quale erano emerse varie irregolarità fra cui l’impiego di extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno. Era scattata una denuncia penale nei confronti dell’imprenditore che, dal lato suo, lamentava dei vizi formali e quindi chiedeva la nullità del verbale redatto dagli agenti. Sul fronte penale la vicenda si era invece conclusa con un patteggiamento. L’Inps, a sua volta, aveva comunque spiccato un verbale di accertamento nel quale si chiedevano i contributi in favore dei due clandestini. L’imprenditore aveva impugnato l’atto e aveva perso la causa sia in primo che in secondo grado. L’imprenditore ha presentato altro ricorso in Cassazione ma la sezione lavoro lo ha integralmente respinto.
La Cassazione, ribadendo un orientamento già inaugurato con la sentenza n. 7380 di marzo 2010, ha stabilito che “ in tema di prestazioni rese dai lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del testo unico sull’immigrazione poste a tutela del prestatore di lavoro, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale di accertamento inviato dall’Inps per mancato versamento dei contributi per sei lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l’emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l’obbligo di pagare i contributi evasi”.
Pertanto l’azienda che ha impiegato dei lavoratori extracomunitari clandestini è tenuta al pagamento dei contributi INPS.
Porgiamo distinti saluti.
DOTT.SSA MONICA MELANI