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I requisiti dei Contratti di lavoro a progetto

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: Circolare sul principio n. 17/2010 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, sui requisiti dei contratti di lavoro a progetto.

Il principio n. 17/2010 della fondazione studi dei consulenti del lavoro è un documento che opera un’analisi del lavoro a progetto alla luce del collegato lavoro e della giurisprudenza di merito.
Per quanto riguarda il coordinamento, uno dei requisiti fondamentali del lavoro a progetto, introdotto per la prima volta dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) è il coordinamento. Infatti, la disciplina normativa stabilisce che nel contratto devono essere presenti le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa. Pur tuttavia, nel documento dei consulenti si apre alla possibilità che la previsione di fasce orarie vincolanti per il collaboratore, entro cui svolgere la prestazione, non siano incompatibili con il lavoro a progetto, purchè il rispetto risulti necessario in funzione del coordinamento tra il collaboratore stesso e l’organizzazione del committente.
Per quanto riguarda i requisiti del progetto, programma o fase di esso; secondo la fondazione appare più complesso e contrastante l’orientamento sui requisiti del progetto, programma o fase di esso, anche in considerazione del fatto che la norma prevede solamente la specificità del progetto e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, nel suo contenuto caratterizzante. Riguardo al primo aspetto (la specificità), ne deriva che il progetto non può essere standardizzato per una pluralità di contratti e identificarsi con l’attività aziendale; che il progetto deve essere adeguatamente descritto e non può consistere in una mera e semplice descrizione delle mansioni del lavoratore senza alcun accenno all’obiettivo che s’intende raggiungere e alle attività funzionali per il suo raggiungimento richiedendo una articolazione strutturata di fasi e tempi di lavoro, un’attività precisa (delimitata funzionalmente e temporalmente) cui inerisce un chiaro risultato finale. Peraltro, anche l’enunciazione delle caratteristiche complete (inclusi mezzi, situazioni o tappe di percorso, stato iniziale e finale) del progetto appare essere essenziale.
E’ il progetto, e non anche il programma, che deve essere specifico; il progetto non deve aver un particolare contenuto professionale e può anche coincidere con l’oggetto sociale della società laddove mantenga una sua compiutezza e sia in grado di determinare strutturalmente e temporalmente la collaborazione richiesta.
Il concetto di progetto, aggiunge la fondazione, sembra richiamare alla mente prestazioni di tipo intellettuale o creativo, per contro il concetto di fase ovvero programma di lavoro è riferibile ad attività più propriamente esecutive.
Un progetto eccessivamente astratto, svolto con uno specifico controllo del datore di lavoro raffigura un rapporto di lavoro subordinato. La previsione di un budget annuale e trimestrale di vendita e dei relativi bonus non appare come elemento estraneo al progetto e quindi al risultato richiesto.
Per quanto riguarda il rinnovo e proroga dei contratti, secondo la fondazione nella generalità dei casi per ogni progetto o programma di lavoro si deve prevedere un solo contratto di lavoro; è tuttavia possibile per le parti ricondurre ad unico contratto diversi progetti, programmi o fasi di essi.
Il contratto a progetto può essere prorogato quando ciò si renda necessario per la realizzazione del progetto stesso che non si è concluso nei tempi previsti in origine. Tale circostanza si rende possibile trattandosi di una semplice modifica temporale del contratto il cui oggetto rimane comunque immutato.
La fondazione segnala, tuttavia, che la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un’esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto e, quindi, in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti (e in modo particolare la prova della sussistenza dei diversi progetti) sia particolarmente rigorosa.
Per dare una maggiore certezza ai rapporti di lavoro a progetto e in particolar modo a queste ipotesi di pluralità dei contratti può essere utilizzato anche l’istituto della certificazione dei contratti.

SANZIONI:

Il dlgs n. 276/2003 prevede un rigoroso apparato sanzionatorio per le ipotesi di mancanza del progetto.
Nel caso in cui il contratto di co.co.co. sia instaurato senza l’individuazione di un progetto o programma di lavoro o fase di esso, cioè quando la sua mancanza sia rilevabile a prescindere dal requisito formale, viene a mancare uno dei requisiti legali essenziali del tipo contrattuale in questione, il quale quindi neppure si configura. La legge stabilisce infatti, che i contratti di lavoro co.co.co. senza progetto “sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, sin dal momento della loro costituzione.

Porgiamo distinti saluti.

Dott. MONICA MELANI