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Precisazioni iscrizione Enti Bilaterali

OGGETTO: circolare sulle precisazioni riguardanti l’obbligo di iscrizione agli enti bilaterali

Gli enti bilaterali sono organismi “paritetici”, perché costituiti equamente, cioè nello stesso numero, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano.
Attraverso il Collegato Lavoro, il Legislatore ne ha ampliato le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l’integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione.
A seguito dell’introduzione della riforma Biagi del 2003, ci si interroga sull’obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali e conseguente iscrizione.
Nella Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 del Ministero del Lavoro, si legge come non sia obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale, ma l’obbligo di iscrizione e contribuzione sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo.

Sezione del CCNL in cui si può trovare l’iscrizione all’ente

Risulta difficile collocare la disciplina contrattuale dell’ente bilaterale nelle due parti previste dal contratto collettivo, in quella economico/normativa o in quella cosiddetta “obbligatoria”.
Tutto ciò che si trova nella parte economico/normativa fa sorgere genericamente un diritto inderogabile per il lavoratore, sia che esso dipenda da un datore iscritto ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo, sia in caso contrario (per esempio diritto ai minimi retributivi, all’inquadramento, all’orario di lavoro, al periodo di prova). Dalla parte “obbligatoria” invece, scaturiscono obbligazioni per i contraenti, e gli istituti che vengono regolamentati in questa parte vincolano solo i datori di lavoro che, attraverso le associazioni sindacali al quale aderiscono, sottoscrivono il contratto collettivo.
Si può affermare che le clausole che impongono l’adesione agli enti bilaterali vanno collocate nell’ambito della parte “obbligatoria” del contratto, e vincolano solo i datori di lavoro che lo hanno sottoscritto. Questo perché non vi può essere un obbligo generalizzato d’iscrizione agli enti bilaterali, perché altrimenti verrebbero violati i principi costituzionali di libertà sindacale negativa e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

OGGETTO: circolare sulle precisazioni riguardanti l’obbligo di iscrizione agli enti bilaterali

Gli enti bilaterali sono organismi “paritetici”, perché costituiti equamente, cioè nello stesso numero, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale, imprenditoriale e umano.
Attraverso il Collegato Lavoro, il Legislatore ne ha ampliato le competenze, promuovendone il ruolo in tema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di certificazione dei contratti di lavoro e di gestione mutualistica di fondi per l’integrazione del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione.
A seguito dell’introduzione della riforma Biagi del 2003, ci si interroga sull’obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali e conseguente iscrizione.
Nella Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 del Ministero del Lavoro, si legge come non sia obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale, ma l’obbligo di iscrizione e contribuzione sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo.

Sezione del CCNL in cui si può trovare l’iscrizione all’ente

Risulta difficile collocare la disciplina contrattuale dell’ente bilaterale nelle due parti previste dal contratto collettivo, in quella economico/normativa o in quella cosiddetta “obbligatoria”.
Tutto ciò che si trova nella parte economico/normativa fa sorgere genericamente un diritto inderogabile per il lavoratore, sia che esso dipenda da un datore iscritto ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo, sia in caso contrario (per esempio diritto ai minimi retributivi, all’inquadramento, all’orario di lavoro, al periodo di prova). Dalla parte “obbligatoria” invece, scaturiscono obbligazioni per i contraenti, e gli istituti che vengono regolamentati in questa parte vincolano solo i datori di lavoro che, attraverso le associazioni sindacali al quale aderiscono, sottoscrivono il contratto collettivo.
Si può affermare che le clausole che impongono l’adesione agli enti bilaterali vanno collocate nell’ambito della parte “obbligatoria” del contratto, e vincolano solo i datori di lavoro che lo hanno sottoscritto. Questo perché non vi può essere un obbligo generalizzato d’iscrizione agli enti bilaterali, perché altrimenti verrebbero violati i principi costituzionali di libertà sindacale negativa e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

L’obbligatorietà della prestazione equivalente

La mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traduce in minori prestazioni e in un conseguente svantaggio economico per il lavoratore non iscritto. Partendo da questa considerazione, il ministero del lavoro focalizza l’attenzione sul diritto del lavoratore, non di trovarsi iscritto all’ente, quanto di poter fruire al pari degli altri lavoratori del settore, delle prestazioni fornite dal sistema della bilateralità.
Per questo è necessario che i contraenti del CCNL prevedano per i lavoratori non iscritti al sistema bilaterale, uno specifico riconoscimento in capo al prestatore di alternative forme di tutela (per es. sottoscrizione di polizze sanitarie o di previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione economica.
Di conseguenza, riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta solo una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Invece, dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che può essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento, sempre nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Obbligo di iscrizioni agli enti bilaterali e prestazioni equivalenti

Il datore di lavoro è iscritto ad una Si -sussiste l’obbligo di iscrizione e di contribuzione all’ Ente
associazione firmataria di un CCNL bilaterale, sulla base della delega per rappresentanza
rilasciata in favore dell’associazione datoriale contraente il CCNL
No le prestazioni predisposte dall’Ente bilaterale in favore del
Il datore di lavoro aderisce Si lavoratore sono finanziate dalla contribuzione degli iscritti.
volontariamente all’ente bilaterale?

No
Il CCNL prevede un versamento Si –tali misure compensative sono da riferire alla parte
a favore del lavoratore di una somma economico-normativa del CCNL;
forfettaria o anche della erogazione -sussiste l’obbligo per il datore di farsene carico direttamente
diretta di prestazioni equivalenti a
quelle dell’Ente bilaterale? No -non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro

Porgiamo distinti saluti.
DOTT. MONICA MELANI