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Bonus disoccupati

OGGETTO: circolare sul bonus disoccupati
L’Inps ha dato il via libera alle agevolazioni contributive previste dalla finanziaria 2010 a favore delle aziende che assumono lavoratori disoccupati. Nella circolare n 22/2011, che contiene le istruzioni operative per fruire dei benefici, l’ente ricorda che gli incentivi introdotti in via sperimentale dalla legge n.191/2009 per il 2010, vengono prorogati dalla legge di stabilità (art. 1, comma 33, legge n.220/2010) per il 2011, subordinati all’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Attraverso due decreti interministeriali (n. 53343 e n.53344), viene data concreta attuazione alla normativa sopra citata che intende promuovere:
· l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola;
· l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
· l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione; questi incentivi sono cumulabili con quelli indicati sopra.
Imprese beneficiare. Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative, che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato. Condizione per poter fruire degli incentivi da parte del datore di lavoro, è l’assolvimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, l’applicazione degli accordi e i Ccnl, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali; laddove sono stati sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Disoccupati. A favore dei datori di lavoro, che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola che abbiano almeno 50 anni di età, l’art. 2 comma 134 della legge n. 191/2009 riconosce la riduzione contributiva (nella misura stabilita per gli apprendisti).
L’incentivo spetta, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, a condizione che il lavoratore fosse titolare dell’indennità di disoccupazione alla data dell’assunzione a tempo determinato e abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.
Al ricorrere delle condizioni previste, ciò che spetta al datore di lavoro è il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti, per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Lavoratori in mobilità. Viene poi riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Spetta l’incentivo anche in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendente già in forza. Questa prosecuzione, può essere attuata attraverso:
– il solo proseguimento, durante il 2010 del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010, le riduzioni contributive (contributo apprendisti);
– la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi previsti (art. 8. comma 2 legge n 223/1991).
Al ricorrere di queste condizioni, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive oltre la scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso come decorrenza, considerata dunque la cosiddetta finestra d’uscita) e comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Ammissione ai benefici. Gli incentivi sono stati stanziati complessivamente nel limite di 120 milioni di euro. Per garantire tale stanziamento, la direzione centrale entrate dell’Inps, sulla base dell’esito degli accertamenti istruttori operati su ogni singola richiesta, formerà una graduatoria nazionale, dandone pubblicazione sul proprio sito internet.
Se le risorse stanziate non sono sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; mentre nel caso di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni anzianità contributiva.
Contributo mensile. Per le imprese che non hanno effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere, e che non abbiano sospensioni per cassa integrazione, le quali senza esservi tenute, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinati all’indennità di disoccupazione (ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile), un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore.Per ogni mensilità corrisposta al lavoratore, al datore di lavoro spetta un importo mensile che è pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L’incentivo viene erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi. L’inps procede con la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande e nel caso in cui le risorse non siano sufficienti il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di lavoro decorrenza dell’assunzione/trasformazione.
Successivamente alla verifica della sufficienza delle risorse disponibili, viene formata una graduatoria unica a livello nazionale che contiene l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.

Rincarano i contributi per le colf

A partire dal prossimo 10 aprile (prima scadenza contributiva relativa al primo trimestre 2011), è previsto un incremento dovuto alla lievitazione delle retribuzioni convenzionali (variazione dell’indice del costo della vita: più 1.6%) su cui viene calcolata la contribuzione.
Dal 1° gennaio 2011, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo Cuaf (cassa unica assegni familiari) è aumentata di 0.22 punti percentuali, raggiungendo l’aliquota contributiva al Fpld degli altri datori di lavoro, pari al 17, 4275%.
L’entità della retribuzione ai fini del versamento contributivo della colf è stabilità dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale cui corrispondono altrettante fasce di retribuzione.
Per poter calcolare i contributi, è sufficiente ricercare nella tabella che viene riportata, l’importo del contributo orario corrispondente alla retribuzione effettiva che viene corrisposta.
Tale valore deve poi essere moltiplicato per il numero delle ore di lavoro svolte entro l’ultimo sabato del trimestre solare; mentre per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali (presso lo stesso datore di lavoro), è stabilita una unica retribuzione oraria convenzionale cui nel 2011 corrisponde un contributo orario di 0.99; indipendentemente dalla paga oraria effettiva.

Contributi 2011

Retribuzione oraria effettiva Contributo orario con cuaf Contributo orario senza cuaf *
Fino a 7,34 Euro 1.36 (0,33) 1,37 (0,33)
Da 7,34 a 8,95 Euro 1,54 (0,37) 1,55 (0,37)
Oltre 8,95 Euro 1,88 (0,45) 1,89 (0,45)
+ di 24 ore settimanali 0,99 (0,24) 1,00 (0,24)

*il contributo Cuaf non è dovuto solo nel caso di rapporto tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado.
NB Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore.

Porgiamo distinti saluti

DOTT. MONICA MELANI