TRASFERTE
PATTO DI CONGLOBAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO
1) Trasferte: il viaggio non computabile.
Con l’interpello n.14/2010 il Ministero del lavoro si è espresso in ordine alla richiesta di parere relativa alla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5 del T.U. delle imposte sui redditi.
Attualmente i limiti di esenzione da imposizione fiscale e contributiva delle indennità di trasferta sono pari ad € 46,48 per le trasferte in Italia ed € 77,47 per le trasferte all’estero (art 51, comma 5 del TUIR)
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Secondo il Ministero del Lavoro è possibile erogare una indennità di trasferta superiore rispetto ai limiti previsti dal CCNL, nel rispetto delle previsioni dell’art. 51 del TUIR, ed in particolare analizza le eventuali indennità di trasferta erogate ai dipendenti in virtù sia di contratti collettivi aziendali, sia di contratti individuali.
Il Ministero ritiene che sia ammissibile la corresponsione di una indennità di trasferta superiore rispetto ai limiti stabiliti dal CCNL, ma nell’ambito di un accordo collettivo aziendale che deve essere depositato presso gli Enti preposti. L’esenzione da contributi ed imposte è quindi subordinata al deposito degli accordi stessi presso la DPL e gli istituti (ex art. 3 commi 1 e 2 D.L. 318/96 convertito in L. 402/96)..
Il Ministero con la nota del 21 aprile 2010, ha precisato che quanto dichiarato nell’interpello n. 14/2010 non ha carattere obbligatorio ma solo di indirizzo principale, visto che le aziende potranno sempre erogare un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quanto previsto dai singoli contratti collettivi, a fronte di un maggior disagio o di maggiori costi affrontati dal lavoratore, e che le stesse saranno esenti fino alla capienza massima giornaliera prevista dal Testo Unico.
Dunque il Ministero del Lavoro ha chiarito che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante una trasferta non costituisce esplicazione di attività lavorativa. Infatti il disagio che ne deriva (al lavoratore) è assorbito automaticamente dall’indennità di trasferta.
2) Patto di conglobamento del compenso per lavoro straordinario:
–Sentenza Corte di Cassazione n.8255/2010:
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8255/2010 ha stabilito che il patto di conglobamento del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria deve determinare quale sia il compenso per lavoro ordinario e quale per quello straordinario, così da permettere al giudice il controllo in merito all’effettivo riconoscimento al dipendente dei diritti inderogabili spettanti per legge o per contratto collettivo. Pertanto il patto deve ritenersi nullo quando non risultano riconosciuti tali diritti inderogabili spettanti per legge o per contratto.
DOTT.SA MONICA MELANI