Divieto al datore di accedere ai file del lavoratore licenziato
Oggetto:newsletter dell’Authority del Garante della Privacy n. 346 del 1° marzo 2011
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 346 del 1° marzo 2011, ha dato notizia, circa un provvedimento inerente all’uso dei dati personali, che si trovano all’interno del computer aziendale.
– Contenzioso penale sul lavoro e privacy:
L’azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti.
Il datore di lavoro può conservare (per metterlo a disposizione dei magistrati), ma non può leggere integralmente l’hard disk del portatile in uso al dipendente licenziato. Dunque l’azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i propri diritti.
Lo ha dichiarato il Garante della Privacy decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva, al suo ex datore di lavoro, di cancellare dati personali presenti nel computer portatile aziendale, restituito dopo il licenziamento. Nelle cartelle personali erano conservate e-mail, foto di familiari e amici e altra documentazione di esclusiva valenza personale
Nel corso dell’istruttoria, la società ha affermato che in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. Quindi, l’azienda intendeva mettere a disposizione l’intero hard disk, senza nessuna limitazione, dell’autorità giudiziaria, in modo tale da far valere i suoi diritti.
Il Garante ha stabilito quanto segue:
- Non è possibile accogliere la richiesta avanzata, dal lavoratore licenziato, di far cancellare i dati personali registrati sul computer,
- Viene inibito l’accesso alle cartelle private da parte della società, in quanto il trattamento dei dati personali estranei all’attività lavorativa, avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy;
- Viene riconosciuto il diritto dell’impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell’ambito del contenzioso penale.
L’acquisizione dei dati, durante il procedimento penale, dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.
Cordiali saluti
STUDIO DOTT.SA MELANI