DETASSAZIONE
ISTRUZIONI PER L’USO
Dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro il parere n. 8 sugli incentivi alla produttività
Il parere n. 8, della Fondazione Studi, analizza i criteri di applicazione della detassazione del 10%, sulle somme erogate in attuazione di quanto programmato da accordi o contratti collettivi nazionali.
L’art. 53, comma 1 del dl n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che “nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”, sono detassate al 10%.
Di conseguenza, una condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
Sono quindi esclusi i contratti collettivi nazionali e i contratti individuali.
Naturalmente, è possibile che tali contratti collettivi territoriali siano conclusi non all’inizio del 2011, ma nel corso dell’anno.
Essi hanno piena facoltà di stabilire convenzionalmente il periodo di vigenza del contratto medesimo, come avviene normalmente nella prassi sindacale.
Rientra pertanto nell’autonomia delle parti stipulanti la facoltà di determinare liberamente la data dalla quale la disciplina contrattuale dovrà produrre i propri effetti.
Ciò avviene di solito attraverso clausole espresse di retroattività.
La decorrenza retroattiva può a sua volta o riguardare il periodo di carenza contrattuale, chiamato ancheperiodo di retro decorrenza, o interessare anche il periodo di tempo in cui vigeva la precedente disciplina, per regolare, ex tunc, certe situazioni,(c.d. retroattività in senso proprio).
Se il contratto collettivo stabilisce che la sua efficacia decorre da un momento precedente a quello della stipulazione, è pacifico che le parti stipulanti e tutti gli altri soggetti cui si applica il contratto, datori di lavoro e lavoratori,si adattino alla decorrenza stabilita nel contratto collettivo.
Infatti, la volontà di aderire al sindacato o di applicare il contratto collettivo comprende tutto il regolamento negoziale, comprese le regole sulla decorrenza, eccezione fatta per i diritti acquisiti.
La situazione è diversa, quando la legge rinvia alla sussistenza di contratti collettivi come presupposto per l’operatività di una disciplina legale, qual è appunto quella sulla detassazione di una parte della retribuzione.
In questo caso, ciò che rileva non è l’efficacia convenzionale del contratto collettivo, ma l’interpretazione delle disposizioni di legge che stabiliscono i presupposti per la concessione del beneficio.
La norma in esame comprende tutte le somme erogate in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi.
Essa quindi, non limita l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali.
Dunque, in virtù di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011, prevede un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si deve ritenere che ogni erogazione di tale anno è in attuazione del contatto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.
In questa ottica si sono mosse le organizzazioni sindacali nella predisposizione dell’accordo quadro che dovrà essere sottoscritto su base territoriale.
Nell’accordo quadro, infatti, si prevede che per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circolare 3/e dell’Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011.
L’intesa, quindi, recepisce il contenuto dei contratti nazionali con decorrenza dall’inizio del 2011, producendo cosi effetti anche per il passato.
Inoltre, il recepimento delle norme dei contratti nazionali avviene, come si legge nell’intesa,
Tale circolare richiama più volte il principio secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, anche territoriali e aziendali, possono non avere forma solenne,di conseguenza il presupposto di legge per godere del beneficio fiscale non è la stipulazione scritta del contratto collettivo, ma la sussistenza in concreto di un accordo collettivo tra le parti, anche non formalizzato.
Per i contratti collettivi cosi detti di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non dirado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione.
In questo senso, precisa ancora l’Agenzia, la necessità di un previo accordo collettivo va letto in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordate, e nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale(circolare n3/E).
Dunque, il rinvio esplicito dell’accordo quadro alla circolare in questione, intende sottolineare la prevalenza della volontà delle parti sociali rispetto al momento della mera stipulazione formale dell’accordo di secondo livello, il quale in effetti non fa altro che ratificare la volontà già sussistente delle parti stesse di disciplinare per tutto il 2011 gli istituti economici correlati alla produttività, come avvenuto nei contratti nazionali del biennio 2009/2010, richiamati dall’accordo.
In definitiva, poiché la legge fa generico riferimento alle somme erogate in attuazione della contrattazione secondaria, e questa mediante l’accordo quadro – chiarisce la volontà delle parti di utilizzare il beneficio legale per tutto il 2011 (recependo da tale data le disposizioni dei contratti nazionali), tutte le erogazioni intervenute nell’anno si devono considerare in attuazione di essa, e quindi godono del beneficio fiscale.