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Limiti al lavoro straordinario

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: LIMITI AL LAVORO STRAORDINARIO

Spettabile clientela,
voglio ricordare a tutti quali sono i limiti previsti dal ns. ordinamento al lavoro straordinario, in quanto, dalle telefonate che ricevo, mi sembra di capire che esistano dubbi e fraintendimenti in materia.

Dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno e ricordare la norma che regolamenta i limiti del lavoro straordinario, il D. Lgs. 66/2003. Quel decreto è stato importantissimo, perché, tra le altre cose, ha stabilito che le ferie residue non possono più essere liquidate se non in fase di cessazione del rapporto, o per la parte che supera le 4 settimane (i 20 giorni); senza dubbio Ve lo ricorderete tutti.

Il decreto legislativo 66/2003, in fatto di lavoro straordinario, ha reinviato ai Contratti Collettivi Nazionali del lavoro la regolamentazione delle eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. Ricordiamo, in fatto di contrattazione collettiva, che, ad esempio, il CCNL Commercio prevede un limite di 250 ore annue individuali, il CCNL Metalmeccanici prevede un limite di 250 ore annue individuali per le aziende fino a 200 dipendenti ed un limite di 200 ore per le aziende che superano i 200 dipendenti, il CCNL Imprese di Pulizia prevede un limite al lavoro straordinario di 150 ore annue individuali, il CCNL Spedizione e Trasporto merci prevede un limite di 165 ore annue individuali.
Il decreto legislativo 66/2003, stabilisce altresì all’art. 5 comma 3 e 4, che, in mancanza di previsione contrattuale collettiva, il lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Il decreto precisa, ulteriormente che, il lavoro straordinario è ammesso anche in caso di 1) eccezionali esigenze tecnico-produttive impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione di altri lavoratori; 2) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione; 3) eventi particolari, quali mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili; 4) i settori di attività che il D. Lgs. 66/2003, esplicitamente esclude dall’applicazione dei limiti di legge, all’articolo 17 comma 2.

La motivazione delle limitazioni al lavoro straordinario imposte dalla normativa, sono le seguenti: 1) spingere le aziende ad assumere nuovo personale 2) evitare lo sfruttamento eccessivo delle energie psico-fisiche dei lavoratori in forza; 3) diminuire il rischio infortunistico derivante dall’affaticamento fisico e mentale dei lavoratori.

Dobbiamo consigliare di attenersi ai limiti di legge, per tre importanti motivazioni:

1) Il rischio di incorrere in sanzioni, nel caso di verifica ispettiva;
2) Il rischio di vertenza sindacale derivante dal fatto che se il lavoro straordinario non ha carattere saltuario ed occasionale, deve rientrare nell’imponibile del trattamento di fine rapporto;
3) In caso di infortunio grave sul lavoro, l’azienda è messa in una posizione criticabile.

In base alle telefonate ricevute in studio, ho notato che nelle aziende, esiste un altro fraintendimento sull’interpretazione della norma sul lavoro straordinario: si ritiene che, in base all’articolo 4 del D. Lgs. 66/2003, i lavoratori possano svolgere lavoro straordinario in media per 8 ore alla settimana, con possibilità di superamento di detto limite, laddove nel quadrimestre, la media sia comunque di 48 ore settimanali totali tra lavoro ordinario e straordinario. Ciò è sicuramente vero, ma non significa che, in un anno, sia legittimo attendersi da un lavoratore 400 ore o più di lavoro straordinario individuale.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in studio e porgo cordiali saluti a tutti.

DOTT. MONICA MELANI