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Riposo non solo di domenica (2)

Spett.le clientela

MINISTERO DEL LAVORO. INTERPELLO N° 26/2011. RISPOSTA A CONFINDUSTRIA.

Oggetto: Riposo, non solo di domenica.

In risposta al quesito posto da CONFINDUSTRIA, il Ministero del lavoro ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità del produzione per esigenze di carattere tecnico organizzativo, è possibile per il personale coinvolto, fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, in ogni caso resta fermo l’obbligo per cui il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, (in altre parole la norma impone almeno 2 giorni di riposo nell’arco di 14 giorni).
Il ministero ha spiegato che ai sensi del D. Lgs. n.66/2003 il lavoro a turni costituisce una particolare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento della medesima attività.
In riferimento al riposo settimanale, il ministero ricorda che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale, in quanto, non risulta contemplato da una norma costituzionale, infatti sia la Corte di giustizia europea (sentenza n.84/1996) che la vigente disciplina normativa dettata dall’articolo n. 9, comma 3, del dlgs. 66/2003 stabiliscono che il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.

IL RIPOSO SETTIMALE

La norma stabilisce che:
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare, ovvero addetto ad attività aventi particolari caratteristiche.

Le regole fondamentali
Il ministero del lavoro ha individuato, leggendo l’articolo 9 del dlgs n. 66/2003, i seguiti requisiti cardini per un regolare turno di riposo settimanale: la periodicità (ogni sette giorni); la durata (24 ore); la coincidenza (di regola) con la domenica; la consecutività con il riposo giornaliero (Ministero del lavoro, nota protocollo n. 2186/2005).

Quando cade il riposo

La durata della settimana lavorativa non si tocca (sei giorni di lavoro), ma il giorno di riposo (il settimo) può anche non essere la domenica. La deroga al principio del riposo domenicale, infatti, non implica una modifica alla cadenza di un giorno di riposo ogni sette (Ministero del lavoro, interpello n. 29 dell’ 11 ottobre 2007).

Il riposo giornaliero e il riposo settimanale.
Il riposo settimanale (di 24 ore) non può contenere quello giornaliero (che è di 11 ore). Entrambi, tuttavia, possono essere fruiti anche non in maniera consecutiva, dando complessivamente diritto a una sosta di 35 ore (Ministero del lavoro, interpello n. 30 dell’ 11 ottobre 2007)

Periodo di riferimento
Stante il disposto formativo dell’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 66/2003, il periodo di riferimento cui si riferisce la violazione non deve essere a 4 mesi, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, che possono in ogni caso elevare il limite fino a 6 mesi, ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi

Criterio di calcolo
La “media” costituisce criterio di calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di 14 giorni.
Gli organi di vigilanza devono verificare il rispetto della citata disposizione partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (c.d. “ dies a quo”) e procedendo a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo e così via per l’intero arco temporale oggetto di controllo.

Controlli preliminari

– Prima di procedere a sanzionare il mancato rispetto della previsione normativa, gli organi di vigilanza devono verificare l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva
– Gli organi di vigilanza dovranno considerare il quadro normativo accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale, al fine di contestare legittimamente le violazioni riscontrate rispetto al regime giuridico vigente in azienda (Direttiva 18.09.2008 del Ministero del Lavoro).

Regime sanzionatorio:
Fino al 23 novembre 2010, era prevista un’unica sanzione da 130 fino a 780 euro per ciascun lavoratore e per ogni periodo di riferimento della violazione. Il Collegato lavoro (legge n. 183/2010), in vigore dal 24 novembre 2010, prevede le seguenti misure: da 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento; da mille a 5 mila euro, con esclusione del pagamento ridotto, se si riferisce a più di dieci lavoratori o sì è verificata in più di cinque periodi di riferimento.

Procedura adottata dagli organi di vigilanza.
Verifica ispettiva:In fase di verifica, il personale ispettivo, al fine di una completezza della contestazione e per garantire il diritto di difesa del soggetto sanzionato, verificherà il rispetto della previsione normativa, seguendo una determinata procedura.
Procedura
Il personale ispettivo:
.. individuerà il periodo di riferimento oggetto di accertamento;
.. verificherà l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda;
.. nell’ambito del periodo individuato, verificherà il rispetto della norma che impone il godimento di almeno 2 giorni di riposo nell’ambito di 14 giorni, partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore e procedendo a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo e così’ via per l’intero arco temporale oggetto di controllo;
.. verificata la violazione della norma o più violazioni della norma con riferimento al medesimo lavoratore, la sanzione sarà sempre una sola (solo qualora i lavoratori interessati dalla violazione siano più di 1, sempre nell’ambito dello stesso periodo di riferimento, si procederà alla contestazione /notificazione di più violazioni);
..redigerà il verbale unico conclusivo degli accertamenti.

Esempio: Omessa fruizione del riposo settimanale
Datore di lavoro: La società Omega S.r.l. ha richiesto nel mese di febbraio 2010 al lavoratore Sig. Neri Paolo, in aggiunta alla normale prestazione lavorativa articolata nei giorni dal lunedì al venerdì, una prestazione lavorativa nelle giornate di sabato 20.02, domenica 21.02 e sabato 27.02.
Libro Unico – sezione presenze – Febbraio 2010

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Legenda GZ Giorno a zero ore GR Giorno di riposo

Regime
Sanzionatorio:

• Poiché il mese di febbraio 2010 è incluso nel periodo di riferimento (11.2009 – 02.2010) preso in considerazione dal personale ispettivo per verificare la corretta applicazione della norma al fine di sanzionare eventualmente i mancati riposi settimanali e l’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore Sig. Neri Paolo è il giorno 28.02 (c.d. “dies a quo”), procedendo a ritroso nei 13 gg. precedenti (15.02 – 27.02), lo stesso lavoratore non ha goduto almeno di un altro giorno di riposo; pertanto, la società Omega S.r.l. ha violato la norma e sarà soggetta a una sanzione amministrativa.
• La società Omega S.r.l. pagherebbe la medesima sanzione amministrativa anche in presenza di più violazioni riferite al medesimo lavoratore, sempre nell’ambito dello stesso periodo di riferimento oggetto di accertamento.

Cordiali saluti
(Dott.ssa Monica Melani)