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accordi individuali per ROL ed ex festività

Spett.le clientela

Oggetto: Rol ed ex festività: accordi individuali per gestire gli arretrati.

I permessi per riduzione di orario consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.
La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari – la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative – fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Qualora il lavoratore non riesca ad usufruire dei permessi maturati entro l’arco temporale fissato nelle clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione aziendale od individuale, il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16/2011, prevede l’adempimento di un obbligo contributivo.
La circolare n. 92/2011 emanata dall’INPS afferma che l’assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione),non godute può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.”
In aggiunta a quanto già evidenziato nella circolare n. 92 dell’8 Luglio 2011, l’INPS precisa che lo spostamento del termine ultimo di fruizione o monetizzazione dei permessi in esame può essere previsto dalla contrattazione nazionale così come da tutta la contrattazione di secondolivello e, nel Messaggio n. 14605 del 13 Luglio 2011, aggiunge che, laddove né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva che si configurerà solo quando cesserà il rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore si vedrà monetizzati i permessinon goduti.
Per quanto concerne la contribuzione già scaduta, l’Istituto comunica che essa potrà essere versata dai datori di lavoro con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del Messaggio.
Ne consegue che le aziende avranno tempo sino al 17 Ottobre 2011 (termine posticipato in quanto il giorno 16 Ottobre cade di Domenica) per adempiere agli obblighi contributivi in esame non ancora regolarizzati.
Al fine di evitare l’obbligo di versamento contributivo che nascerebbe allo scadere del termine indicato dalla contrattazione nazionale, la contrattazione individuale può risultare particolarmente utile in situazioni in cui ci siano numerose ore di permesso non fruite, relative anche a diversi anni precedenti.
Infatti, un accordo individuale, tra azienda e dipendente, potrebbe stabilire un diverso termine di fruizione dei permessi in esame, o addirittura disciplinarne l’assenza rimandando l’obbligo contributivo al momento della monetizzazione del monte permessi residuo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene pertanto che gli accordi individuali, come per altro quelli aziendali o territoriali, che abbiano lo scopo di posticipare la fruizione di permessi già scaduti per la contrattazione collettiva nazionale, vadano cautelativamente stipulati entro la data del 17/10/2011.
Si riportano di seguito alcuni esempi di possibili intese individuali:
MODELLO 1
Viene pattuito l’eliminazione del solo termine di fruizione/monetizzazione relativo a permessi che sarebbero già dovuti essere fruiti o monetizzati, viene invece mantenuto il generale meccanismo di fruizione/monetizzazione entro il termine previsto dal CCNL applicato.
Modalità di fruizione di permessi ROL ed ex festività.
La società (ragione sociale e codice fiscale)_____________________, con sede in_______________
E
il/la sig./sig.ra________________________avente codice fiscale_________________, Dipendente di detta società,
premesso che
– il dipendente ha sempre liberamente esercitato il proprio diritto di fruizione dei permessi (Rol ed ex festività);
– il dipendente non intende far valere il diritto all’indennità sostitutiva per mancata fruizione;
– alla data_(es. 31/12/2010)__________, il dipendente ha maturato, ma ad oggi non fruito, n°_______ore complessive di permesso retribuito a titolo di ROL ed ex festività;
– la Società si impegna, a richiesta del lavoratore, a far godere dette ore nel rispetto delle esigenze produttive e tecnico organizzative;
concordano quanto segue
– dette n°______ore di permesso maturate al___(es. 31/12/2010)___, potranno essere fruite fino a cessazione del rapporto e sempre in quella data verrà monetizzato l’eventuale monte ore residuo;
– per quanto maturato a titolo di permessi ROL ed ex festività dalla data del ___(es. 01/01/2011)___resta fermo quanto stabilito dal CCNL applicato.
– Luogo e data
(non oltre il 17/10/2011)
Firma del datore di lavoro Firma del dipendente
____________________ _________________
MODELLO N.2
Con il modello che andremo ad illustrare, viene pattuita l’eliminazione del termine di fruizione/monetizzazione relativo a tutti i permessi, sia quelli che avrebbero dovuto essere già fruiti o monetizzati, sia quelli il cui termine di fruizione/monetizzazione non sia ancora scaduto.
Modalità di fruizione di permessi ROL ed ex festività.
La società (ragione sociale e codice fiscale)_____________________, con sede in_______________
E
il/la sig./sig.ra________________________avente codice fiscale_________________, Dipendente di detta società,
premesso che
– il dipendente ha sempre liberamente esercitato il proprio diritto di fruizione dei permessi (Rol ed ex festività);
– il dipendente non intende far valere il diritto all’indennità sostitutiva per mancata fruizione;
– ad oggi______(data di firma dell’accordo)___, il dipendente ha maturato, ma non fruito, n°_______ore complessive di permesso retribuito a titolo di ROL ed ex festività;
– la Società si impegna, a richiesta del lavoratore, a far godere dette ore nel rispetto delle esigenze produttive e tecnico organizzative;
concordano quanto segue
– dette n°______ore di permesso maturate (ROL ed ex festività), nonché quelle che matureranno a stesso titolo nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruite fino a cessazione del rapporto e sempre in quella data verrà monetizzato l’eventuale monte ore residuo;
– Luogo e data
(non oltre il 17/10/2011)
Firma del datore di lavoro Firma del dipendente ___________________ __ _______________

Cordiali saluti
(Dott.ssa Monica Melani)