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Interpello sul lavoro intermittente

Spett.le Clientela

Interpello sul lavoro intermittente:
COMMESSO DI NEGOZIO EQUIPARABILE ALL’ADDETTO ALLE VENDITE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 46 dell’11 novembre 2011, risponde positivamente al quesito posto da Confindustria in merito alla possibilità di equiparare la figura del commesso di negozio, per la quale è ammesso il lavoro intermittente in quanto presente nella tabella del Regio Decreto n.2657/1923 sulle attività discontinue al punto 14, a quella di “addetto alle vendite”.

Pertanto, come spiega il Ministero, se un lavoratore è ” assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze” (…)oppure, per esempio, “opera nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti”, tale attività rientra nella figura giù generica di commesso di negozio e pertanto è configurabile la stipula di un contratto di lavoro intermittente.

Il Ministero ricorda infine, come già precisato nella Circolare ministeriale n. 4/2005, che non dovranno essere presi in considerazione i riferimenti limitativi presenti nella tabella del Regio Decreto citato (come ad esempio il requisito dimensionale dei comuni) in quanto le attività ivi indicate devono rappresentare esclusivamente un’elencazione tipologica e quindi un parametro di riferimento oggettivo.

Cordialità.

Studio Dott. Monica Melani