MILANO, 23 GENNAIO 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI UNDER 35 ANNI E PER LE DONNE LAVORATRICI SENZA LIMITI DI ETA’
Spett. clientela,
di seguito, riepiloghiamo quanto previsto dall’art. 2 del D. L. 201/2011, c.d. Manovra Monti:
LAVORATORI AL DI SOTTO DI 35 ANNI:
Il datore di lavoro che assume lavoratori al di sotto di 35 anni assunti dal 1.1.2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, usufruirà di maggiori deduzioni dalla base imponibile del tributo regionale sulle attività produttive Irap, e più precisamente:
– Euro 15.200 per le sedi di lavoro ubicate nei territori meridionali ed in Sicilia ed in Sardegna;
– Euro 10.600 per le sedi di lavoro ubicate nei restanti territori.
LAVORATRICI:
A prescindere dall’età posseduta, l’assunzione delle lavoratrici a tempo indeterminato, comporterà le maggiori deduzioni del cuneo fiscale, come per i lavoratori al di sotto di 35 anni.
Ricordiamo poi, che, in base, a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2012), per quanto riguarda i CONTRATTI DI APPRENDISTATO, si applica l’azzeramento dei contributi alle seguenti condizioni:
1) Contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012;
Studio di consulenza del lavoro
e di consulenza
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Dott. Monica Melani……………..……………………….…………………………………………………………………………
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Questo Studio e’ in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003
UNI EN ISO 9001:2000
2) Limitatamente ai primi 3 anni del contratto;
3) ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti;
4) fino al 2016.
Per quanto riguarda poi, i contratti part time, sempre secondo quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2012, ricordiamo che sono state soppresse le clausole flessibili ed elastiche (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale al contratto di lavoro alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva). In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi, il periodo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.
Sempre la legge di stabilità, ha soppresso la norma in base alla quale, l’accordo tra le parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Porgiamo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI