MILANO, 7 MARZO 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE: LA LEGGE 14/2012 E LE PROROGHE PER L’ANNO 2012. D.M. 31 OTTOBRE 2011 PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO ULTRACINQUANTENNI TITOLARI DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA.
Mi preme comunicare alle aziende che mi leggono, le novità previste dal Decreto Milleproroghe.
La legge 14/2012 di conversione del dl Milleproroghe, ha previsto le seguenti proroghe:
– Sono stati prorogati i c.d. voucher, vale a dire il lavoro occasionale accessorio. I
lavoratori occupati a part time possono occuparsi con i voucher in qualsiasi settore
produttivo, ad eccezion fatta per il datore di lavoro già titolare del contratto di lavoro
a tempo parziale. Questa possibilità viene procrastinata fino al 31 dicembre 2012;
– I soggetti percettori di ammortizzatori sociali possono essere occupati con i voucher in
qualsiasi settore produttivo nonché a favore degli enti locali, fino al 31.12.2012. Per
percettori di ammortizzatori sociali si intendono: i percettori di prestazioni di
integrazione salariale, i percettori di indennità di disoccupazione ordinaria, mobilità,
trattamenti speciali di disoccupazione edili. Il limite massimo dei compensi, per singolo
percettore, è di 3.000 euro per anno solare (inferiore rispetto al limite fissato in
generale di euro 5.000 per singolo committente).
Segnalo ai lettori, inoltre, la proroga per l’anno 2012 del trattamento sperimentale pari
all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, ai lavoratori apprendisti e, la
proroga dell’istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto pari
al 30% del reddito dell’anno precedente.
Infine, il decreto Milleproroghe ha previsto anche delle nuove deroghe in materia di
pensionamento rispetto alla riforma delle pensioni di Fornero. In particolare, ha previsto che i
lavoratori in congedo straordinario al 31 ottobre 2011 per assistere figli con disabilità grave, i
quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, i “40 anni” per la
pensione di anzianità, potranno andare in pensione con i requisiti previgenti alla riforma.
Il decreto mille proroghe esclude dalla nuova normativa pensionistica, anche i lavoratori che
hanno perso il lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi
che hanno previsto un incentivo all’esodo (c.d. esodati).
Mi preme segnalare anche quanto previsto dal D.M. del 31 ottobre 2011 che ha sbloccato gli
incentivi contributivi sulle assunzioni di disoccupati del 2011. In particolare, ha diritto a
riduzioni contributive, il datore di lavoro che assume disoccupati ultracinquantenni, titolari di
indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; lo sgravio contributivo è pari
al pagamento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista
per gli apprendisti (10%); l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno o parziale, di lavoratori che, alla data di assunzione, abbiano
compiuto 50 anni e siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
ordinari.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il
lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti
di collegamento o controllo; in tali casi, il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga
dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
– Abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di
personale nei sei mesi precedenti;
– Abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
– in questi casi l’incentivo comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dai
licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario.
Porgo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI