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ESENZIONE CONTRIBUTIVA DEI RIMBORSI CHILOMETRICI SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 2419 DEL 20 FEBBRAIO 2012

 

MILANO, 2 APRILE 2012

SPETT. CLIENTELA

 

Spettabile clientela,

vi segnaliamo la sentenza della Cassazione in oggetto che ha stabilito quanto segue:

“la sentenza in oggetto ha affermato che il datore di lavoro può dimostrare che i rimborsi chilometrici erogati a favore dei dipendenti sono esclusi dall’imponibile contributivo, se esibisce all’ispettore Inps, una documentazione nella quale è indicato il mese di riferimento, i chilometri percorsi nel mese, il tipo di automezzo usato dal dipendente, l’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra indicare per ciascun dipendente, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi”.

 

La Cassazione, pertanto, ha stabilito che il datore di lavoro può godere dell’esenzione contributiva per i rimborsi chilometrici, senza che sia necessaria una documentazione specifica ed analitica ma indubbiamente molto gravosa per il datore di lavoro.

 

La ns. raccomandazione come studio di consulenza, è, aldilà della sentenza della Cassazione, laddove è possibile, di continuare ad essere esaustivi nella giustificazione delle tratte che hanno dato adito ai rimborsi chilometrici.

 

Porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI