MILANO, 26 APRILE 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: MALATTIA-LAVORATORE RESPONSABILE DELLA PRESENZA DEI DATI DOMICILIARI
L’Inps ha precisato che per consentire il controllo domiciliare è fondamentale che il lavoratore fornisca con il massimo dettaglio e precisione, i dati riferiti all’indirizzo per la reperibilità. La responsabilità della correttezza delle informazioni ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i dati al momento dell’inserimento da parte del medico e successivamente nel visualizzare la stampa del certificato stesso.
In caso di indirizzo sbagliato o insufficiente, il dipendente rischia di perdere l’indennità di malattia.
L’Inps, inoltre, ha precisato che nei casi di assenza superiori ai 10 giorni, il dipendente deve munirsi necessariamente di certificato rilasciato da un medico del Servizio sanitario o con esso convenzionato. Ciò vale non solo in caso di lunghe malattie (quelle superiori a 10 giorni) ma anche nei casi di eventi di malattia successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare.
Eccezione a tale regola, solo l’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
Ricordiamo infine, a tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1 dicembre 2011, il canale telematico di trasmissione delle richieste di visite fiscali è esclusivo.
Il sistema di richiesta online di visite fiscali all’Inps è operativo 24 ore su 24. Il datore di lavoro, pertanto, può inoltrare le richieste in qualsiasi momento nell’arco della giornata. Tuttavia vengono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro le ore 12 per quella pomeridiana.
Ricordiamo, inoltre, le fasce di reperibilità per i dipendenti del settore privato:
mattino: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Cordialità.
DOTT. MONICA MELANI