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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LE ASSUNZIONI AL SUD

 

MILANO, 15 MAGGIO 2012

SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LE ASSUNZIONI AL SUD

 

Per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013,

personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, è previsto un bonus fiscale del 50% dei costi salariali, in compensazione.

 

Le regole sono state fissate dal Minieconomia con un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal dl 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) approvato in data 10 maggio 2012.

 

I LAVORATORI SVANTAGGIATI appartengono alle seguenti tipologie:

 

– Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

 

– Chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

 

– I lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

 

– Chi vive solo con una o più persone a carico;

 

– I lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (risultanti da apposite rilevazioni Istat);

 

– Chi è membro di una minoranza nazionale

 

I LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI appartengono alle seguenti tipologie:

 

– I lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei 24 mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente

 

 

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occupati nei 12 mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

 

Saranno le Regioni a stabilire con Decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus.

Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili. Il

credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza, ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.

Si precisa che tale sgravio non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno comunitario.

 

Cordiali saluti.

 

DOTT. MONICA MELANI