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OGGETTO: I MANIGLIONI SENZA MARCHIO CHE VANNO SOSTITUITI-DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 6/12/2011.

Ricordiamo a tutta la spettabile clientela che, entro il 18 febbraio 2013 è obbligatorio
provvedere alla sostituzione dei maniglioni non marcati Ce che fossero installati sulle porte
delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
I maniglioni antipanico devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e
devono essere muniti di marcature CE; l’art. 3 del dm 3/11/2004 disciplina i casi in cui è
prevista l’installazione dei maniglioni antipanico: sulle porte delle vie d’esodo, devono essere
installati i dispositivi conformi alla UNI EN 179 qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni: l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a
9 e inferiore a 26; sulle porte delle vie di esodo, devono essere installati i dispositivi conformi
alla UNI EN 1125 qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l’attività è aperta al
pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l’attività non è aperta al pubblico e la
porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali con lavorazione e materiali che comportino
pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.