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OGGETTO: IL PROMOTER E’ SEMPRE DIPENDENTE

Il ministero del lavoro ha chiarito che è da ritenersi sempre “falsa” la co.co.pro. del promoter
commerciale.
Chi organizza eventi e sponsorizza prodotti, infatti, svolge attività simili a quelle di commessi
e addetti alle vendite difficilmente inquadrabili in genuini rapporti di collaborazione a
progetto. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare n. 7/2013, istruendo gli ispettori a
convertire queste co.co.pro in rapporti di lavoro dipendente. Il ministero ha infatti
sottolineato che, dopo la riforma del lavoro c.d. “Fornero”, l’ambito di utilizzo del lavoro a
progetto è circoscritto “esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal
raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con
l’oggetto sociale dell’impresa committente”.
Pertanto, il lavoro che si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni,
ecc….. consistente nell’organizzazione di un evento e/o nella sponsorizzazione di un certo
prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o la pubblicizzazione di specifiche
qualità e offerte in ordine al prodotto stesso, definito come tipica attività del “promoter”
nonché l’attività di vendita all’interno di strutture commerciali, dovrà essere esaminato dagli
ispettori ed eventualmente ricondotto nell’alveo della subordinazione, laddove non sia
possibile applicare la disciplina della Legge n. 173/2005 (“disciplina della vendita diretta a
domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”).
Il Ministero del lavoro, invece, fa eccezione nel caso di Onlus e Ong; nel caso di Onlus e Ong,
infatti, secondo il ministero, è possibile instaurare co.co.pro. genuine nel rispetto di quanto
stabilito nella circolare (criteri di determinatezza dell’oggetto dell’attività, circoscrizione
dell’arco temporale, autonomia operativa del collaboratore, possibilità di obiettiva verifica
circa il raggiungimento dei risultati attesi).
A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.