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Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Milano, 02/04/2013

Spett.le Clientela,
l’astensione obbligatoria dal lavoro, secondo il disposto della legge n.
244/2007 e dell’art. 2, cc. 452/456, spetta alla madre adottiva nella misura
di 5 mesi (più precisamente, in analogia con la madre biologica, 5 mesi ed un
giorno) dall’ingresso nella famiglia del bambino. In caso di adozione
internazionale, è possibile fruire della licenza anche prima dell’ingresso del
minore in Italia, per assolvere gli adempimenti della procedura di adozione e
per l’incontro con il bambino. Ulteriore permanenza all’estero può essere
giustificata dietro richiesta di congedo non retribuito. Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche se il minore adottato superi i sei anni di età e
spetta per l’intero periodo, anche se durante il congedo questi
raggiunga la maggiore età.

È opportuno precisare come, in caso di interruzione della procedura di
adozione (senza ingresso del minore in Italia), l’assenza del lavoratore dovuta
agli adempimenti dell’iter adottivo possa comunque considerarsi come congedo
di maternità, così come specificato dalla nota n. 39/2010 del Ministero del
Lavoro; è possibile invece godere della licenza in oggetto per un massimo di 3
mesi entro 5 mesi dall’affidamento del minore.

Anche il padre adottivo (o affidatario) ha diritto all’astensione obbligatoria,
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 L. n. 53/2000, qualora la madre non
ne faccia richiesta. Nel periodo 2013-2015 ha inoltre diritto ad un giorno di
astensione obbligatoria dal lavoro entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del
figlio e, in accordo con la madre ed in sostituzione di essa (previo preavviso di
almeno 15 giorni al datore di lavoro), può godere di ulteriori due giorni (anche
continuativi) di licenza, sempre con indennità pari al 100% della retribuzione.

L’astensione facoltativa (congedo parentale), invece, può essere richiesta
nelle ipotesi di adozione nazionale, internazionale o in caso di affidamento,
purché entro otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il
compimento della maggiore età dello stesso. Nei primi tre anni dall’ingresso in
famiglia la licenza è indennizzata nella misura del 30% della
retribuzione, nonché coperta da contribuzione figurativa, per un periodo
massimo di sei mesi (da intendersi complessivo tra entrambi i genitori). Il
padre non ha diritto al congedo parentale in caso di affido condiviso, poiché
tale permesso è vincolato all’esclusività dell’affidamento.

Entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato, i genitori
hanno diritto ai riposi c.d. “per allattamento”, come indicato dall’art. 39
D.lgs. n. 119/2011 che l’Inps, con la circolare n. 91/2003, applica anche
nell’ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio; tali permessi, a differenza
dei genitori “biologici”, possono essere utilizzati in luogo del congedo di
maternità o di paternità (appunto non obbligatori come in caso di parto) a
partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore adottato. Si
ricorda come la madre adottiva possa fruire dei riposi giornalieri durante il
congedo parentale del padre adottivo od affidatario, ma non durante il congedo
di paternità di quest’ultimo. Sempre l’Inps precisa come, se la lavoratrice
madre sia occupata con orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore, i
riposi in oggetto siano pari solamente ad un’ora (e non due).

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani