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Oggetto: co.co.co. più “rischiose” per i call center

Spett. le Clientela,
il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e  indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n.  276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione, comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di
collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20 addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale Spett. le Clientela, il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per  un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi  di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n. 276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione,  comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20  addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione, intenzionati,  invece, a delocalizzare la propria attività all’estero, sono previsti gli obblighi di comunicazione al Ministero  del Lavoro  ed al Garante per la protezione  della privacy (dei lavoratori interessati) con un anticipo pari ad almeno 120 giorni.