X

Oggetto: novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Spett. le Clientela,
con la circolare n. 12/e l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità fiscali introdotte dalla legge 228/2012 (Legge di Stabilità) e dal successivo decreto legge 179/2012. Vediamole più nel dettaglio:

1. il  limite di deducibilità delle autovetture utilizzate per l’attività professionale scende, dal 1 gennaio 2013, al  20%  dei costi relativi; è  prevista l’applicazione di tale deducibilità per una sola autovettura nel  caso di lavoro autonomo individuale, fino ad  un veicolo per ogni  componente  in caso di attività professionale organizzata in forma di associazione o di società semplice. Sempre sul medesimo argomento,  l’agenzia segnala che, per la determinazione degli  acconti 2013, sarà necessario ricalcolare la base imponibile 2012 considerano le limitazioni  di deducibilità anzidette come se fossero già in vigore.

2. Per quanto riguarda l’Irpef, sempre dal 1 gennaio sono aumentate le detrazioni per i figli a carico: o da 800 a 950 euro per ogni figlio dai tre anni in su (anche se naturale, adottivo, affidato o affiliato); o da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio sotto i tre anni; o da 220 a 400 euro aggiuntivi per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, è previsto (per il periodo 2013-2015) un incremento del 15% per la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, ridotto nella misura del 5% per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti  da  coltivatori  diretti e  da  imprenditori  agricoli professionali iscritti alla relativa previdenza.

3. Le deduzioni sul cuneo fiscale Irap registrano aumenti considerevoli, sebbene previsti solo a partire dal 2014, nella misura: o da 4.600 a 7.500 per ogni dipendente a tempo indeterminato; o da 10.600 a 13.500 per ogni lavoratore under 35 o lavoratrice; o per i lavoratori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, il limite di cui al primo punto sale a 15.000 euro, 21.000 per i dipendenti under 35 e le lavoratrici.
Sarà possibile (per le persone fisiche), nel limite di quanto posseduto alla data del 1 gennaio 2013, rideterminare il costo o  il valore d’acquisto dei titoli non negoziati in mercati regolamentati e dei  terreni edificabili o a  destinazione agricola, se si redigerà relativa perizia giurata entro il 30 giugno 2013 e si provvederà al pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 2% (eventualmente rateizzabile in tre quote annuali maggiorate di interessi nella misura del 3%) del valore oggetto di perizia (4% per terreni e partecipazioni qualificate).

4. Per le  note di variazione dell’imponibile o dell’imposta e per le  fatture di importo non superiore a 100 euro, sarà possibile indicare
l’operazione senza distinzione tra imponibile ed imposta, nonché individuare il committente con il solo numero di codice  fiscale/partita Iva.

5. In ambito agricolo, infine, segnaliamo che con effetto dal periodo d’imposta 2013,  le società agricole non potranno più esercitare  l’opzione per l’imposizione dei redditi su base catastale e  non sarà più previsto il regime forfettario del 25% per gli imprenditori  agricoli (e le società da loro costituite) che, con carattere di esclusività, svolgano attività o commercializzino prodotti agricoli ceduti dai soci.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.