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Oggetto: permessi/congedi per gravi motivi di famiglia

Spett. le Clientela,
ogni lavoratore, come specificato all’art. 4 della L. n. 53/2000, ha diritto a  tre giorni l’anno di permesso retribuito per gravi motivi di famiglia
(cumulabili con quelli disposti ex L. n. 104/1992), ovvero di  decesso o di grave infermità (ex art. 2, comma 1, lett. d) Dm n. 278/2000) documentata(da strutture sanitarie pubbliche) del  coniuge, di un  parente entro il secondo grado o del convivente (se risultante da certificazione anagrafica), entro  sette giorni dal verificarsi dell’evento. Nella seconda fattispecie, è consentito al lavoratore concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, vale a dire una riduzione di orario nel complesso non inferiore ai giorni di permesso che intende sostituire.
Sempre per gravi e documentati motivi familiari, è possibile richiedere un congedo fino a due anni: un periodo, sia esso continuativo oppure frazionato, nell’arco del quale il dipendente non ha diritto alla retribuz ione, pur conservando il posto di lavoro, che non rientra nei conteggi per anzianità di servizio ne a fini previdenziali. Il lavoratore potrà rientrare anticipatamente da detta licenza, previo preavviso minimo di 7 giorni qualora il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a termine in sostituzione, e potrà (se in possesso
dei requisiti necessari) versare i contributi volontari per il riscatto. Disciplinato secondo la contrattazione collettiva, può essere richiesto per:
situazioni di disagio grave personale (eccetto malattia); decesso di familiari (anche con i tre giorni retribuiti già usufruiti); insorgere di determinate  patologie con diritto di assistenza per familiari e affini entro il terzo grado.

Infine, si precisa che esiste la possibilità di cumulare la licenza sopraindicata con il disposto dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, ovvero un congedo retribuito (fino a un massimo di due anni) per l’assistenza ad un figlio con grave handicap – di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/1992 ed accertato da almeno 5 anni ai sensi dell’art. 4, comma 1 della stessa legge – se non già usufruita per il medesimo soggetto. Durante detto congedo si ha diritto ad indennità corrispondente all’ultima retribuz ione ed a  contribuzione figurativa, fino ad un massimale di complessivi 36.152 euro per una licenza di durata annuale (questo limite è oggetto, dal 2002, di rivalutazione annuale sulla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondere secondo le modalità previste per le indennità di maternità. Ricordiamo anche, per i datori di lavoro privati, che nella denuncia contributiva è possibile detrarre l’importo della prestazione dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente competente.