Spett. le Clientela,
grazie alle modifiche in corso di approvazione al disposto del Dl n. 167/1990 per mezzo della “Legge europea per il 2013” (prima del 2012 indicata come “Legge comunitaria”), sono state introdotte sensibili semplificazioni al modello Unico, quali la scomparsa della sezione III, relativa al monitoraggio fiscale delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia e esteroestero, e ridotte le sanzioni per la presentazione tardiva del quadro RW(pari a 258 euro, riducibile con il ravvedimento operoso) – entro i 90 giorni post dichiarazione – e per l’omessa dichiarazione degli investimenti di natura finanziaria o patrimoniale all’estero (la sanzione minima passa dal 10% al 3%, la massima dal 25% arriva al 15%, raddoppiate se in Paesi in black list, secondo il disposto dell’art. 12 Dl n. 78/2009).
Infine, segnaliamo come per le situazioni già verificatesi, comprese le contestazioni dell’amministrazione finanziaria e i contenziosi pendenti, in ossequio al principio del favor rei, dovrebbero trovare applicazione le nuove disposizioni sopradette, con l’eventualità di dover rideterminare
completamente le sanzioni.