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Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Spett. le Clientela,
per l’anno in corso il Dpcm 22/01/2013 e la circolare del Ministero del Lavoro  n. 15/2013 hanno previsto due modalità (cumulabili tra loro) di accesso all’agevolazione Irpef sulle retribuzioni dei lavoratori (esclusivamente del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2012 non superiore a 40.000 euro e secondo accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati più rappresentativi di rilevanza nazionale), ovvero: incrementi di produttività aziendale;  introduzione di misure di flessibilità.

La detassazione consente di assoggettare una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro ad imposta del 10% anziché all’aliquota Irpef ordinaria.

PRODUTTIVITA’ 1, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

Il primo  punto sopracitato  comprende voci  retributive,  valorizzate singolarmente all’interno della contrattazione aziendale e in misura variabile ai risultati d’impresa per quantità, rispetto ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Alcuni esempi comprendono: lavoro  straordinario,  completamente  detassabile  (quota  di retribuzione ordinaria più maggiorazione);  lavoro supplementare (part time), detassabile per intero, compresi i compensi per le clausole flessibili e/o elastiche;  lavoro notturno, dove sono detassabili le indennità o le maggiorazioni retributive corrisposte e la retribuzione ordinaria; lavoro festivo, dove è possibile detassare la maggiorazione erogata a coloro che prestano lavoro di domenica e usufruiscono del riposo settimanale in una giornata diversa;  lavoro a turni, con la detassabilità delle indennità o delle maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni; residui di ferie/permessi/rol non fruiti entro i limiti di legge e di contrattazione collettiva,  premi variabili, come una tantum, provvigioni, ecc.

PRODUTTIVITA’ 2, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

La seconda modalità indicata nel decreto nasce dall’accordo con le parti sociali e prevede, per l’accesso alle agevolazioni in oggetto, che siano quantomeno siglati accordi (perché la valutazione di merito è rimessa alla contrattazione collettiva e non è legata al conseguimento effettivo di risultati) relativi a tre misure nelle quattro aree di intervento previste dalla legge, ovvero:

a) flessibilità oraria (ridefinizione degli orari per rendere più efficiente l’attività lavorativa);

b) distribuzione flessibile delle  ferie  (per garantire l’utilizzo continuativo delle medesime strutture);

c) implementazione e sviluppo dell’utilizzo di  nuove tecnologie informatiche;

d) flessibilità delle mansioni (maggiore fungibilità ed integrazione di competenze del personale).

Oltre alle modalità sopraindicate, non è possibile fruire della detassazione senza avere depositato alla D.T.L. competente l’ accordo – di cui  abbiamo accennato all’inizio della presente circolare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di adesione alla disciplina del bonus fiscale. Questo perché è proprio all’interno dell’intesa che sono evidenziate le voci agevolate di produttività e/o flessibilità che danno diritto all’agevolazione, tenendo presente che – precisa il Ministero del Lavoro – si è autorizzati a fruire del bonus con efficacia dalla data di sigla dell’accordo e mai retroattiva. Solo le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, possono derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.