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Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare

Con la circolare n. 85/2013 l’Inps ha reso noti i nuovi limiti reddituali validi da ieri 01/07/2013 per gli assegni familiari. Tali soglie, valide fino al 30/06/2014 per i percettori di reddito da lavoro dipendente, ovvero lavoratori dipendenti, pensionati e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, sono il frutto della rivalutazione al 3% del costo della vita registrato dall’Istat tra il
2011 ed il 2012.
Ai fini di questa prestazione occorre prendere in considerazione il nucleo composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. In
caso di separazione, la legge n. 54/2006 stabilisce che entrambi i genitori hanno titolo ad ottenere l’Anf, anche se solo uno di essi potrà presentare effettiva domanda.
Parametro fondamentale per il calcolo della prestazione è, appunto, il reddito: a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare viene fissato un importo annuale di riferimento che diminuisce al crescere del reddito. Per la famiglia-tipo, composta da due genitori e due figli minori, si parte da 3.100 euro annui per un redito fino a 14.198,48 euro; per ogni
113,58 euro sopra tale limite si formano tanti scaglioni di reddito per ciascuno dei quali l’importo dell’Anf decresce progressivamente di 1,08 euro.
Le principali novità introdotte riguardano:
1 la rideterminazione dei livelli reddituali e della misura dell’Anf per le famiglie con entrambi od un solo genitore e almeno un figlio minore, privi  di componenti inabili (tabelle 11/12);

2 l’incremento del 15% della misura della prestazione per tutti gli altri nuclei famigliari con figli (tabelle dalla 13 alla 19);

3 per i nuclei con almeno quattro figli/equiparati entro i 26 anni, la rilevanza, nel calcolo dell’Anf, dei figli/equiparati tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.

Il reddito rilevante complessivo del nucleo familiare preso in considerazione per la determinazione della prestazione si compone di tutti i redditi conseguiti dagli appartenenti al nucleo familiare nell’anno solare antecedente il 01/07 di ogni anno. Indipendentemente comunque dai limiti tabellari indicati dall’Istituto, è necessario che almeno il 70% di detto reddito provenga da entrate di lavoro dipendente e pensione. Le uniche  entrate non rilevanti ai fini di questo computo sono:

1  redditi derivanti da TFR;

2 Anf;

3 rendite vitalizie Inail;

4 pensioni di guerra;

5 pensioni tabellari dei militari di leva infortunati;

6  indennità di accompagnamento per invalidi, ciechi parziali, sordomuti, minori mutilati e invalidi civili.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori part-time (nella misura intera per i rapporti sopra le 24 ore settimanali e solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa per i contratti verticali od orizzontali sotto le 24 ore) e a  collaboratori e professionisti privi di altra copertura, previo versamento aggiuntivo dello 0,72% per prestazioni non pensionistiche.

La domanda – che deve essere presentata a partire dal mese di febbraio per le prestazioni relative all’anno precedente – e la relativa erogazione, saranno rispettivamente indirizzata ed effettuata dal datore di lavoro, (anche dopo la risoluzione del rapporto entro il limite di 5 anni) qualora il richiedente eserciti attività di lavoro dipendente (utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare) oppure direttamente dall’Inps, qualora il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a termine, lavoratore iscritto alla gestione separata o abbia diritto agli Anf in quanto beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Infine, ricordiamo che le domande compilate dai dipententi dovranno pervenire in fotocopia al nostro Studio prima delle elaborazioni del mese di luglio 2013.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.