In due decreti del 2 settembre 2013, i ministeri del lavoro e dell’economia hanno individuato, per il 2013 e il 2014, i settori e le professioni in cui può operare lo sgravio contributivo del 50% sulle assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi, come previsto dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Tra le altre, sono agevolate tutte le assunzioni in agricoltura, quelle di artigiane e operaie metalmeccaniche specializzate, nonché le assunzioni nel settore delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.
Lo sgravio interessa i datori di lavoro privati, incluse le cooperative, e riguarda anche i contratti a scopo di somministrazione; lo sgravio è del 50% dei contributi dovuti all’Inps e all’Inail a carico del datore di lavoro per una durata che varia a seconda del tipo di assunzione:
1) 12 mesi in caso di contratto a termine, anche in somministrazione;
2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione);
3) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
QUANDO SPETTA L’INCENTIVO: Lo sgravio spetta per le assunzioni 1) di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; 2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione); 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Lo sgravio spetta sulle seguenti assunzioni:
a) Uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
b) Donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
c) Donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
d) Donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per donna “priva di impiego regolarmente retribuito” si intende che negli ultimi 6 mesi non è stata prestata attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero se negli ultimi 6 mesi è stata svolta attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui si sia ricavato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (lavoro autonomo: 4.800 euro; lavoro parasubordinato: 8.000 euro).
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.