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Congedo per gravi motivi di famiglia

TRE GIORNI: Ai sensi dell’art. 4, Legge n. 53/2000, ogni lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito (a carico del datore di lavoro, senza alcun tipo di partecipazione da parte dello Stato) di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche se non convivente) o del convivente. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità. La documentazione sanitaria attestante la grave infermità, deve provenire da strutture pubbliche e deve essere consegnata al datore di lavoro, entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa. Nei giorni di permesso non sono da considerare i giorni festivi e quelli non lavorativi. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge n. 104/1992.