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IL DECRETO DIGNITA’- DI MAIO SCAVALCA A SINISTRA LA CGIL

Il Decreto Dignità che attende ancora, ad oggi, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha visto la sua approvazione in Consiglio dei Ministri il giorno 2 luglio u.s.; in forma di decreto legge, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge (dopo avere subito eventuali modifiche), entro i 60 giorni dalla pubblicazione.

Le principali tematiche affrontate care al mondo del lavoro, sono le modifiche riguardo ai contratti a tempo determinato e in somministrazione e la modifica delle indennità per il licenziamento illegittimo.

Contratti a tempo determinato:

Il contratto a tempo determinato, adesso, potrà essere stipulato senza causali fino alla durata massima di 12 mesi (acausale), rispetto ai 36 mesi del Jobs Act; oltre i 12 mesi, il contratto a termine potrà essere prorogato solo con determinate causali fino al limite di 24 mesi e non oltre. Le causali che permettono il rinnovo dopo il 12° mese, devono essere giustificati da una di queste tre ragioni: 1. esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ma anche ragioni sostitutive (sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, ecc…); 2. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; 3. esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.

Le proroghe dei contratti a termine sono ridotte da 5 a 4, con un aumento del costo contributivo di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo, già a partire dal primo in aggiunta all’incremento dell’1,4% a carico del datore di lavoro introdotto già dalla legge n. 92/2012.

Si precisa che, la nuova disciplina si applica sia ai contratti a tempo determinato che verranno pubblicati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge, sia ai contratti a termine già in vigore, ma rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

Somministrazione di manodopera: 

Viene equiparata la disciplina della somministrazione a tempo determinato e la nuova disciplina dei contratti a termine.

Indennità per licenziamento illegittimo:

L’indennità per il licenziamento illegittimo di cui al d. lgs. n. 23/2015 (quindi la disciplina dei licenziamenti in vigore per le assunzioni effettuate dal marzo 2015 in poi) è salita nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo da 24 a 36 mesi.

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