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Garanzia prestito e TFR

TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: RIMANE GARANZIA DEL PRESTITO SE C’È CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
RIFERIMENTI : INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 51 DEL 19 DICEMBRE 2008
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 51/2008, inoltrato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, puntualizza che, nell’ipotesi in cui il TFR venga destinato a un fondo di previdenza complementare ovvero venga versato al Fondo di Tesoreria INPS, continua a costituire garanzia nel contratto di cessione del quinto dello stipendio. Conseguentemente, risultano nulle eventuali clausole contrattuali che impediscono al dipendente, che contrae il prestito, di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare o al Fondo di Garanzia INPS. Il Ministero del Lavoro è intervenuto, in risposta ad una richiesta di interpello presentata da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, in merito alle problematiche relative al conferimento a previdenza complementare del TFR da parte di lavoratori che hanno sottoscritto contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando.
Il Ministero si è espresso anche in ordine alla legittimità  di alcune clausole contenute nei suddetti contratti, volte a limitare il diritto del lavoratore di conferire il TFR a forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.
fattispecie contrattuale
Il Ministero evidenzia, innanzitutto, come il contratto di cessione di un quinto dello stipendio costituisca una fattispecie contrattuale a struttura complessa che implica contemporaneamente:
– la cessione, da parte del lavoratore, del proprio futuro credito retributivo verso il datore di lavoro a favore della società  finanziaria che ha concesso il prestito;
– l’accensione di una garanzia del credito, da parte del lavoratore a favore della società  finanziaria, per far fronte all’eventuale rischio che può configurarsi. Più precisamente, contro il rischio di morte, invalidità  o inabilità  del lavoratore, la norma (D.P.R. n. 180/1950) prevede la stipula di una polizza assicurativa che possa tutelare il soggetto creditore (società  finanziaria) al verificarsi di tali ipotesi. In relazione, poi, al rischio di cessazione del rapporto di lavoro, i contratti di finanziamento prevedono l’accensione di una garanzia sul TFR maturando, che sarà  a disposizione del lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
adesione alla previdenza complementare: effetti sul contratto
La scelta del lavoratore di aderire ad una forma pensionistica complementare ovvero di conferire il proprio TFR al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con più di 49 addetti) implica un mutamento del soggetto depositario del TFR. In relazione al TFR maturando, infatti, tale soggetto non è più il datore di lavoro bensì la forma pensionistica.
Nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia sottoscritto
– un contratto di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio e
– contestuale accensione di garanzia sul TFR maturando,
la scelta di aderire alla previdenza complementare o di conferire il TFR al Fondo di Tesoreria INPS non fa venir meno l’oggetto della suddetta garanzia (costituita appunto dal TFR) poiché, come già  affermato, comporta solo il mutamento del soggetto depositario della garanzia stessa e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto (pagamento della rata di finanziamento).
clausole illegittime
Nella risposta all’interpello, il Ministero si pronuncia anche in merito alla legittimità  delle clausole, contenute in alcuni contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio, volte ad impedire al lavoratore di devolvere in futuro il proprio TFR a previdenza complementare. Tali clausole sono nulle in quanto contrarie al diritto del singolo di conferire il TFR, in forma esplicita o tacita, alle forme pensionistiche complementari.
La nullità  delle singole clausole non implica, tuttavia, la nullità  dell’intero contratto di finanziamento. Quest’ultima si verifica, infatti, solo nel caso in cui la nullità  delle singole clausole comporta la perdita dell’originaria ragione giustificativa (causa) del contratto.
Il Ministero interviene anche in merito alle eventuali richieste al datore di lavoro di sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegna, pro futuro, a non versare il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari.
Tali richieste devono ritenersi illegittime dal momento che il datore di lavoro non è titolare di un diritto soggettivo sul TFR maturando del proprio dipendente e, dunque, non ne può disporre. Inoltre, il datore di lavoro è soggetto obbligato dalla normativa in materia di previdenza complementare a versare il TFR maturando, sia in caso di adesione esplicita che tacita.
escussione della garanzia
Il Ministero suggerisce, infine, alcune linee guida da seguire
– in caso di insolvenza del lavoratore e conseguente
– estinzione del debito mediante escussione della garanzia (il TFR appunto),
– nell’ipotesi in cui il TFR sia in parte depositato presso il datore di lavoro e in parte sia stato versato a forme pensionistiche complementari.
Innanzitutto, viene precisato che, in tale ipotesi, la società  creditrice può rivalersi sull’intero TFR (presso il datore di lavoro e presso la forma pensionistica).
In mancanza di una disciplina specifica circa le modalità  di escussione della garanzia, il Ministero, pur riconoscendo che la scelta, in capo alla società  creditrice, sia discrezionale, fa esplicito rinvio ai principi civilistici di carattere generale, in particolar modo ai principi di buona fede e correttezza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Ne consegue che l’escussione della garanzia, da parte della società  creditrice, deve avvenire con modalità  tali da non ledere gli interessi del lavoratore e caratterizzate da assoluta trasparenza.
In particolare, nel caso in cui il debito possa essere saldato con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, la garanzia deve essere escussa sul TFR e non sulla posizione individuale del lavoratore presso la forma pensionistica.
A parere del Ministero, infatti, intaccare la posizione individuale del lavoratore (seppur nei limiti previsti dalla legge) quando il debito può essere saldato in tutto o in parte con il TFR accantonato presso il datore di lavoro, avrebbe come effetto una lesione dell’interesse del lavoratore a maturare prestazioni previdenziali.
In questi casi è opportuno che la società  finanziaria provveda a rivalersi sul TFR maturato presso il datore di lavoro e non agisca contemporaneamente su questi e sul Fondo o solo sul Fondo.
Dott.ssa Monica Melani