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Detassazione 2009

DETASSAZIONE PER IL 2009 : ESCLUSO IL LAVORO STRAORDINARIO E QUELLO SUPPLEMENTARE
RIFERIMENTI : ART. 5 DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008

Il Governo ha emanato in data 29 novembre il DL. n. 185/2008 contenente una serie di misure finalizzate a ridurre l’impatto della crisi attuale. Tra quelle che riguardano direttamente il mondo del lavoro all’art. 5 è prevista la proroga della misura sperimentale in materia di detassazione introdotta dal DL n. 93/2008. L’estensione anche per l’anno 2009 dell’agevolazione fiscale è però limitata alle sole somme erogate a seguito dell’incremento della produttività  del lavoro.
Come si ricorderà  con l’approvazione del DL 27 maggio 2008 il Legislatore ha introdotto importanti misure economiche per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
La norma in via generale prevede la possibilità  di beneficiare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2008 di una tassazione agevolata al 10% per specifiche somme erogate ai lavoratori nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2008.
Al fine di specificare i soggetti beneficiari, le somme oggetto dell’agevolazione, l’applicazione dell’imposta sostitutiva nonché gli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha emanato nell’ordine: le Circolari n. 49 e n. 59/E/2008.
Ora, con le nuove misure anticrisi varate dal Governo, sono state prorogate solo in parte le misure sperimentali individuando nuovi limiti massimi in merito a:
– reddito di riferimento oltre il quale il dipendente non potrà  beneficiare della detassazione, e
– limite massimo detassabile.
LE NUOVE REGOLE per il 2009
Le recenti disposizioni normative hanno stabilito che per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali previste dal citato articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 126/2008. Il posticipo dell’agevolazione si riferisce alle somme erogate :
– a livello aziendale,
– in relazione a incrementi di competitività  e redditività ,
– innovazione ed efficienza organizzativa e
– altri elementi di competitività  e redditività  legati all’andamento economico dell’impresa.
Valutazioni per il diritto all’agevolazione
L’imposta sostitutiva del 10% è applicata in via automatica dal sostituto d’imposta qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD 2009 per l’intero anno; diversamente è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel corso del 2008.
Al fine dell’applicazione della misura sarà  comunque necessario rispettare i seguenti limiti:
– non aver superato la soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel medesimo anno 2008 (in precedenza erano 30.000);
– il limite di importo complessivo oltre il quale la tassazione sarà  quella ordinaria è pari a 6.000 euro (in precedenza erano 3.000).

Caratteristiche delle somme detassabili
Come precisato, gli importi corrisposti che si ritiene siano potenzialmente detassabili devono:
– comportare un reale incremento di produttività  del lavoro e dell’efficienza organizzativa;
– risultare legati alla competitività  e alla redditività  dell’impresa;
– essere documentabili preferibilmente da una motivazione scritta in merito alla corresponsione ;
– essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le modalità  sono consolidate ante legge.
Inoltre possono
– essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro.
Quindi, gli elementi detassabili vanno intesi in senso ampio come specificato nella Circolare 59/E che mette in rassegna una serie di elementi retributivi che possono essere utilmente considerati rientranti nelle somme soggette a tassazione sostitutiva.
Esclusioni per il 2009
Dal combinato delle nuove disposizioni normative e di quelle in corso di validità  nell’anno 2008, si ritiene coerente escludere dalla tassazione del 10% – nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2009 – quanto di seguito elencato:
– importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già  entranti nel patrimonio del lavoratore;
– straordinari e premi corrisposti per lavoro all’estero in quanto sono assorbiti dal forfet imponibile;
– straordinario forfetizzato non incentivante;
– straordinario calcolato in senso stretto giornaliero;
– straordinario calcolato in senso stretto settimanale;
– lavoro supplementare;
– valorizzazione della maggiorazione retributiva della banca ore;
– lavoro reso nel rispetto delle clausule elastiche;
– straordinari forfetizzati ma analiticamente determinati.
Precisazioni
Preme ricordare che in ogni caso l’agevolazione in esame per l’anno 2008 prevede la possibilità  di applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, sulle sole somme:
– effettivamente erogate dal sostituto entro il 12 gennaio 2009 per effetto del principio di cassa allargato. Dott.ssa Monica Melani