LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il codice civile individua il lavoro autonomo nel contratto d’opera. L’art. 2222, infatti, prevede che quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del lavoro autonomo.
In particolare, perché sia configurabile come autonoma la prestazione deve:
· Consistere in un’opera o in un servizio;
· Essere svolta senza vincolo di subordinazione;
· Essere prevalentemente personale, per cui il lavoratore autonomo può avvalersi di eventuali collaboratori e dotarsi di mezzi organizzativi;
· Essere compensata da corrispettivo (e non da retribuzione);
· Condurre alla realizzazione di un’opera o di un servizio sotto la piena responsabilità del lavoratore.
Quando tale attività è svolta in modo occasionale, cioè non abitualmente, si è in presenza di
una prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Il lavoro occasionale generico si può così riassumere:
· Esso può essere effettuato da chiunque non possieda una partita Iva. Non sono richieste,
in questo caso, quelle condizioni di marginalità soggettiva per il prestatore d’opera;
· I lavori occasionali, rispetto a quelli accessori, possono occupare il lavoratore anche per un
periodo superiore a 30 giornate lavorative purché tali prestazioni siano rese per ciascun committente per un periodo non superiore a 30 giorni;
· Possono essere forieri di compensi fino a un massimo di 5 mila euro per anno solare, limite inteso come somma percepita da tutti i componenti;
· Detti compensi non saranno da assoggettare né a Inps né a Inail, mentre resterà dovuta la ritenuta Irpef a titolo d’acconto pari al 20%;
· Le prestazioni possono essere rese anche a favore di imprese e società non sussistendo alcuna limitazione soggettiva in capo al committente.
Porgiamo distinti saluti.
DOTT.SSA MONICA MELANI
IL LAVORO OCCASIONALE: TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO | |||
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO | IRPEF | INPS | INAIL |
Lavoro autonomo occasionale con compenso annuo inferiore a euro 5.000 | Ritenuta del 20% | Esente da contribuzione | Non soggetto |
Lavoro autonomo occasionale con compenso annuo superiore a euro 5.000 | Ritenuta del 20% | Esente fino a 5.000 euro, soggetto oltre tale limite alla gestione separata | Non soggetto |
Mini-Co.Co.Co. | Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente | Interamente soggetto alla gestione Inps | Soggetto con le modalità previste per il lavoro parasubordinato |
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto | Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente | Interamente soggetto alla gestione Inps | Soggetto con le modalità previste per il lavoro parasubordinato |