STAGE AZIENDALI
Argomento di indubbio interesse. Le istituzioni formative ne traggono un vantaggio perché hanno a disposizione uno strumento utile e poco costoso per completare con esperienze pratiche l’insegnamento teorico impartito agli studenti (soprattutto gli istituti di istruzione tecnica e professionale). Infatti il tirocinio sostituisce in parte la necessità di forti investimenti in attrezzature che invece vengono messe a disposizione dalle imprese ospitanti con il vantaggio aggiuntivo che le attrezzature presenti nelle imprese sono in genere più aggiornate di quanto non possono essere quelle di un istituto di formazione pur efficienti.
Per i giovani tirocinanti (non è richiesto formalmente alcun requisito di età per poter accedere allo stage) il vantaggio consiste nel fare una esperienza pratica che, oltre a consentire di verificare e sperimentare sul campo le nozioni acquisite nel corso della formazione, consente anche di entrare in contatto concreto con le logiche organizzative e comportamentali di un’impresa.
Per le imprese il tirocinio consente di collaborare con costi pressoché inesistenti affinché i giovani che escono dal sistema formativo abbiano una preparazione più vicina alle loro esigenze. Lo strumento si presta anche ad arricchire la banca dati di soggetti potenzialmente contattabili in futuro per eventuali possibili assunzioni. È, dunque, una misura di politica attiva del lavoro. In sostanza vengono avvicinate domanda e offerta di lavoro. I tirocinanti disabili assunti in base alle previste convenzioni contribuiscono a coprire la quota d’obbligo di cui alla L. n. 68/99 e nel contempo sono esclusi dalla base di computo per il calcolo della riserva. Gli stage sono stati previsti per la prima volta dalla L. n. 236/93.
La regolamentazione attuale è stata definita dalla L. n. 196/97 a cui hanno fatto seguito il Dm attuativo n. 142/98 e la circolare ministeriale n.92/98.
Il ministero del Lavoro, con la circ. n. 52/99, ha poi chiarito che gli stage effettuati presso le aziende da giovani impegnati in attività di formazione professionale nell’ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina sui tirocini formativi di cui al Dm n. 142/98.
Lo stage in ambito corsuale costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica.
SOGGETTI PROMOTORI
Perché possano avvenire tirocini in regola con le disposizioni di legge è necessario che essi siano promossi da uno dei soggetti autorizzati (anche associati tra loro), cioè:
· Agenzie regionali per l’impiego;
· Sezioni circoscrizionali per l’impiego;
· Direzioni provinciali e regionali del lavoro (almeno fino al trasferimento delle competenze sui servizi all’impiego dallo stato alle regioni);
· Università e istituti di istruzione universitaria statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
· Provveditorati agli studi;
· Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e centri pubblici o la partecipazione professionale e/o di orientamento;
· Centri operanti nella formazione professionale in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati (art. 71, L. n. 196/97);
· Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli appositi albi regionali ove esistenti;
· Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
I tirocinanti possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopra indicate, sulla base di un’autorizzazione specifica della regione. Detti soggetti possono assumere il ruolo di soggetti promotori anche su proposta degli enti bilaterali o delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Possono ospitare i tirocinanti tutti i datori di lavoro privati e pubblici, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.
TIROCINANTI
La L. n. 236/93 chiarisce che gli stage aziendali sono destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi. Possono accedere agli stage anche i disoccupati e gli inoccupati.
NATURA DEL RAPPORTO
Il rapporto di tirocinio formativo non costituisce ad alcun titolo un rapporto di lavoro. Questo istituto corre certamente il rischio di un utilizzo improprio, e non di rado c’è il sospetto che possa nascondere un intento elusivo della normativa lavoristica.
Ricorre l’obbligo della comunicazione al centro dell’impiego entro il giorno antecedente l’inizio dello stage (salvo i tirocini che costituiscono meri periodi di alternanza scuola/lavoro).
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Gli obblighi cui è tenuto il tirocinante nel corso della durata del tirocinio medesimo sono:
· Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
· Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
· Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a: dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
· Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
· Rispettare i regolamenti aziendali.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI
I soggetti ospitanti sono tenuti a:
a) Favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) Designare il “responsabile aziendale” incaricato di seguire il tirocinante.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROMOTORI
I soggetti che promuovono i tirocini formativi hanno i seguenti obblighi:
· Assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l’Inail;
· Sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice;
· Designare un tutor che segue il tirocinante e sia garante della realizzazione del progetto;
· Trasmettere una copia di ogni convenzione e di ciascun progetto formativo alla regione, alla struttura territoriale del ministero del Lavoro competente per ispezioni e alle rappresentanze sindacali aziendali.
LIMITI NUMERICI
Per garantire che il tirocinante possa essere opportunamente seguito sono stati fissati i seguenti limiti numerici:
1) Le aziende con i dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
2) Le aziende con dipendenti da 6 a 19 possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
3) Le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente. Le frazioni di unità si arrotondano all’unità superiore se la frazione è pari o superiore a ½.
Con la nota n. 44/2008 il ministero del Lavoro ha chiarito che nel computo dei dipendenti non sono compresi gli apprendisti.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Perché i tirocinanti possano essere operativi occorrono alcuni adempimenti preliminari:
A. Sottoscrizione tra soggetto promotore e datore di lavoro ospitante di una apposita convenzione redatta secondo il modello allegato alle disposizioni di legge citate;
B. Predisposizione di un progetto formativo per ogni tirocinio, redatto secondo il modello allegato alle disposizioni di legge di cui sopra, che forma parte integrante della convenzione. Il progetto formativo può prevedere che il tirocinio si svolga in più settori operativi aziendali. Se il tirocinio si svolge presso una pluralità di aziende, la convenzione può essere sottoscritta non dalle singole aziende ma dalla loro associazione fermo restando che ogni aziende deve indicare il responsabile aziendale che seguirà il tirocinante.
CREDITI FORMATIVI
Le attività svolte nel corso dei tirocini possono avere valor di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
STRANIERI
Le disposizioni in esame sono estese anche ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.
EXTRACOMUNITARI
Il Dm 22/3/2006 ha dato via libera ai tirocini nei confronti di cittadini extracomunitari. Se il tirocinante è un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il decreto stabilisce che si applica l’ordinaria normativa regionale vigente in materia. Se il tirocinante è residente all’estero, si applicano le disposizioni relative all’ingresso di stranieri fuori quote. In tal caso, il decreto stabilisce che la convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere, a carico del soggetto promotore, anche l’obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l’obbligo nei confronti dello stato di pagare le spese di viaggio per il rientro al paese di provenienza. In alternativa, gli oneri connessi ai predetti obblighi possono essere assunti a proprio carico dalle regioni o dal soggetto ospitante i tirocinanti.
INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE
Le imprese che ospitano tirocinanti possono detassare il proprio reddito per un importo pari alle spese per lo stage. Ma restano fuori i professionisti; il nuovo incentivo, infatti, interessa soltanto i soggetti titolari di reddito di impresa a prescindere dalla forma giuridica.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circ. n. 20/E/2005.
POSSIBILE RIPETERLI
Con la nota n. 30/2008 il ministero del Lavoro, in tema di tirocini di formazione, ha ritenuto legittimo che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di 12 o 24 mesi in qualità di studente universitario e un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto sia diverso. Il termine dei 18 mesi successivi alla conclusione degli studi entro il quale iniziare o concludere il periodo di tirocinio deve intendersi quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
L’art. 60, D.lgs. n. 276/2003 ha istituito i tirocini estivi di orientamento, promossi durante le vacanze estive a favore di adolescenti o giovani (tra i 15 ed i 25 anni di età) regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Essi possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificati dall’ente promotore, far parte del curriculum dello studente. Il tirocinio, che non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l’impiego, ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Eventuali borse di lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani in questa tipologia di tirocinio.
INCOSTITUZIONALITA’
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2005, ha stabilito l’incostituzionalità della norma, trattandosi della fattispecie di formazione professionale di competenza delle regioni.
Il ministero del Lavoro, con la circ. n. 30/2005, ha chiarito che è ancora possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione, però, è rimessa alla competenza delle regioni.
DOTT.SSA MONICA MELANI