ASSEGNI FAMILIARI, CRESCE IL REDDITO
I LIMITI PER IL 2010 | ||
NUCLEO FAMILIARE |
REDDITO FAMILIARE ANNUO OLTRE IL QUALE CESSA LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PRIMO FIGLIO |
REDDITO FAMILIARE ANNUO OLTRE IL QUALE CESSA LA CORRESPONSIONE DI TUTTI GLI ASSEGNI |
1 persona * | € 8.570,36 | – |
2 persone | € 14.221,56 | € 17.031,82 |
3 persone | € 18.286,24 | € 21.896,08 |
4 persone | € 21.838,31 | € 26.152,66 |
5 persone | € 25.393,40 | € 30.409,26 |
6 persone | € 28.778,83 | € 34.464,36 |
7 o più persone | € 32.163,65 | € 38.518,78 |
(*) L’ipotesi riguarda il soggetto maggiorenne titolare di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. |
Tetto più alto per gli assegni familiari. Come l’assegno per il nucleo familiare (Anf), anche i vecchi assegni familiari, fermi ancora a 10,21 euro al mese (19.760 delle vecchie lire) sono condizionati dal reddito. I limiti da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato, anziché all’indice d’inflazione. Per il 2010 si registra un aumento dell’1,5%.
Con la consueta circolare di inizio anno (n. 2/2010), l’Inps ha reso noto le nuove tabelle da utilizzare. Va qui precisato che la prestazione spetta ai soli soggetti esclusi dalla normativa dell’Anf (diretta ai lavoratori dipendenti), vale a dire:
· Lavoratori autonomi, ossia coltivatori diretti, mezzadri e coloni (il cui importo mensile è fissato a 8,18 euro);
· Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
· Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori).
Occorre inoltre aggiungere che per economicità di spazio, pubblichiamo la sola tabella “base” che riguarda la generalità degli interessati. Per quanto invece attiene:
· I soggetti nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, occorre maggiorare i valori del 10 %;
· I soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili, i valori vanno maggiorati del 50 %;
· I soggetti nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili, occorre maggiorare i valori del 60 %;
Occorre infine ricordare che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico insufficienza economica e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2010 sono fissati 649,49 euro per il coniuge, per un genitore per ciascun figlio od equiparato e 1.136,08 euro per due genitori.
DOTT.SSA MONICA MELANI