QUADERNI DEL CENTRO STUDI
STUDIO DOTT.SA MONICA MELANI
1° QUADERNO: LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE
L’Art. 61 del d.lgs 276/2003 e l’art. 4 della legge n. 30 (Legge Biagi) hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a trenta giorni con la stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce non deve superare € 5.000,00.
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua “limitata portata”, la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall’attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento e una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all’obbligo contributivo presso la gestione separata Inps.
Nell’ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell’attività per i periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000,00 per anno solare), troveranno applicazione il lavoro a progetto (se c’è l’elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e del pagamento dei relativi contributi.
L’art. 61 del d.lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro occasionale i seguenti soggetti:
§ I professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
§ Coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o a enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
§ I dipendenti di pubbliche amministrazioni;
§ I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
§ I partecipanti a collegi e commissioni.
I contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa. Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di € 5.000,00, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall’art. 61 del d.lgs. 276/2003 e dalla circ. 9/2004.
Pertanto, se nel rapporto tra committente e collaboratore è ravvisabile un certo grado di continuità, si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto.
Nell’ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisca un compenso superiore a € 5.000,00 da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d’opera di cui all’art. 2222 del Codice Civile. In entrambi i casi, nell’ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di € 5.000,00 e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (circ. 9/2004).
Nel caso di iscrizione alla gestione separata Inps, ai collaboratori occasioni si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori a progetto.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l’integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata Inps, dal 1 gennaio 2010 nel caso in cui il tetto di € 5.000,00 annui sia stato superato, si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
Per tutti i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati l’aliquota è del 26,00 % oltre allo 0,72% e quindi 26,72% Per tutti gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta 17,00% |
Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate sulla somma lorda pattuita.
È opportuno che gli accordi presi con la ditta committente siano comunque formalizzati con la sottoiscrizione di un contratto.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA La ………………….., con sede in ……………………… in persona del legale rappresentante pro tempore ……………… cod. fisc. …………………….. (committente) E 1. La committente conferisce incarico al ………………. – il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto ………………………. 7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data |
La bozza di contratto riportata è l’esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra i privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa.
Per il prestatore d’opera non ci sono obblighi di nessun tipo, tranne quello di emissione della ricevuta nel momento in cui si percepisce il compenso: è infatti il caso di precisare che le somme incassate a fronte di prestazioni intellettuali seguono un criterio denominato di cassa e vanno dichiarate (unitamente agli eventuali altri redditi realizzati) nella dichiarazione relativa all’anno in cui le stesse sono state effettivamente incassate.
Il pagamento deve avvenire alla scadenza contrattuale. In assenza di uno specifico accordo scritto fra le parti, il pagamento deve essere effettuato non oltre i 30 giorni dal termine del rapporto previsto contrattualmente. Superati questi termini, il d.lgs. 231 del 2002 prevede che si possano applicare gli interessi di mora.
Il decreto legislativo citato tratta della “Attuazione della direttiva europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e prevede l’applicazione di uno spread del 7% al tasso fissato dalla Bce. Il tasso di interesse di mora viene aggiornato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel primo mese del semestre in corso (gennaio, luglio di ogni anno).
La somma che viene pagata in meno rispetto a quella pattuita (€ 250,00 nella bozza di quietanza più oltre riprodotta) rappresenta la ritenuta Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che il committente – che in questo caso prenderà la denominazione di “sostituto di imposta” – trattiene in sede di pagamento della prestazione, ma riserva all’erario nei tempi e con le modalità previste dalla norma vigente.
Vedi la bozza di quietanza che segue.
Porgiamo distinti saluti.
DOTT.SSA MONICA MELANI
BOZZA DI QUIETANZA
NOME E COGNOME DEL COLLABORATORE CODICE FISCALE DEL COLLABORATORE Spett.le Milano, …………… QUIETANZA: Spettanze per ………………… € 1.250,00 TOTALE IMPONIBILE € 1.250,00 – Ritenuta d’acconto 20% sull’imponibile € 250,00 TOTALE A VOSTRO DEBITO (*) € 1.000,00 Trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 67 lett. L del Tuir 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5 dpr 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. (*) Le eventuali marche da bollo per la contabilità della ditta committente sono a carico della stessa. |