MILANO, 8 FEBBRAIO 2012
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: CIRCOLARE SULLA NUOVA POSSIBILITA’ DI DISCIPLINARE LE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE NEL CONTRATTO PART-TIME.
Spett. clientela,
il Ministero del lavoro ha dato il suo parere in merito alla possibilità di regolamentare individualmente le clausole flessibili ed elastiche nel contratto part time, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità anno 2012.
La legge di stabilità (art. 22 comma 4) consente alle parti del contratto individuale di concordare le clausole flessibili ed elastiche in assenza di regolamentazione della contrattazione collettiva.
Pertanto, sono il datore di lavoro ed il lavoratore che possono concordare le clausole flessibili ed elastiche del contratto part time, consentendo una migliore gestione della prestazione lavorativa. Nel caso di clausola flessibile, è consentito spostare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; nel caso di clausola elastica, è possibile, nel caso dei contratti di tipo verticale e misto, richiedere una maggiore prestazione. Nel momento in cui, le clausole flessibili ed elastiche vengono introdotte e regolamentate nel contratto individuale, sarà sufficiente la richiesta del solo datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha già dato il suo consenso in occasione della stipula del contratto.
La possibilità di stipulare le clausole flessibili ed elastiche a livello individuale, riguarda solo i casi in cui i contratti collettivi non le abbiano regolamentate.
Quindi, solo in caso di assenza di previsione del contratto collettivo, la pattuizione può avvenire a livello individuale.
Cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI