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TUTTO QUELLO CHE LA RIFORMA DEL LAVORO HA PREVISTO IN MATERIA DI “PARTITE IVA”

MILANO, 16 LUGLIO 2012

SPETT.

CLIENTELA
OGGETTO: TUTTO QUELLO CHE LA RIFORMA DEL LAVORO HA PREVISTO IN MATERIA DI “PARTITE IVA”.
A grande richiesta, affrontiamo in maggior dettaglio la questione “partite Iva” aperta dalla recente riforma del mercato del lavoro. In base a quanto è conosciuto in data odierna, riassumiamo quanto segue:
1) Viene ritenuta falsa la partita Iva con un reddito inferiore ai 18.663 euro annui (per l’anno 2012). Se ha una durata oltre gli otto mesi e/o un fatturato verso un unico committente (o anche se fatturato a più soggetti che siano comunque riconducibili ad un unico centro di interessi) oltre l’80% del volume d’affari in un anno solare e/o una postazione fissa presso una sede del committente (bastano due dei tre presupposti), è considerata co.co.co. per legge e, come tale, soggetta ai presupposti tipici del lavoro a progetto, ivi inclusa l’eventuale sanzione della conversione in rapporto di lavoro dipendente dall’origine. Si, perché, la co.co.co., in presenza di un progetto, si trasforma in una “co.co.pro con partita Iva” e si applica la disciplina delle co.co.pro; in caso di mancanza del progetto, per presunzione di legge, automaticamente si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima fattura.
Inoltre, a prescindere dalla presenza o meno di un progetto: nel caso in cui l’attività venga svolta con le stesse modalità degli altri lavoratori dipendenti, la collaborazione è considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” a partire dalla data della prima fattura.
LA PRESUNZIONE OPERA FATTA SALVA PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL COMMITTENTE;
2) Tale presunzione non opera qualora:
– L’attività che viene svolta richiede delle competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche di grado elevato;
– Oppure, venga svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad euro 18.663 euro annue per il 2012;
– E neanche nel caso in cui le attività lavorative vengano svolte nell’ambito di attività professionali di iscritti agli ordini, registri, albi, ruoli o elenchi professionali, nonché alle prestazioni dilettantistiche (Coni) (a questo proposito, attendiamo un decreto ministeriale che elenchi tali attività in maniera esaustiva);
3) Ma ciò che è fondamentale sapere è che, tali regole si applicheranno ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro (18 luglio 2012) e, decorsi 12 mesi a quelli in corso alla predetta data. Il che significa, cari clienti, che Vi danno 12 mesi per mettere a posto eventuali irregolarità.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI